SICUREZZA PARTECIPATA: UNA PROCEDURA PER LA COLLABORAZIONE DEI LAVORATORI

Negli anni si è passati da un modello normativo di lavoratore concettualmente imprudente ad un modello collaborativo in cui gli obblighi sono ripartiti tra più soggetti, compresi i lavoratori.

 

A tal proposito l’articolo vuole soffermare l’attenzione su degli aspetti che concettualmente riguardano:

 

1. Il modello collaborativo e il nuovo ruolo attivo del lavoratore;

2. La sicurezza partecipata e il progetto “Stop Work Authority”;

3. La procedura e la regola dei “due minuti”.

 

Il modello collaborativo e il nuovo ruolo attivo del lavoratore

La collaborazione dei lavoratori nella sicurezza partecipata prevede che la stessa non sia intesa come un dovere del lavoratore di attivarsi per far fronte alle varie noncuranze dei principali soggetti responsabili (datore di lavoro, preposto, RSPP, RLS, ecc..), ma è tenuto ad intervenire attivamente nei casi di urgenza anche se previo avviso al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

Difatti, gli obblighi posti a carico del lavoratore possono essere definiti complementari rispetto a quelli spettanti e gravanti sui principali “garanti” in materia antinfortunistica e non fanno venir meno la responsabilità di questi ultimi.

Proprio nell’art. 20 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 81/2008 vengono enfatizzati gli obblighi complementari di sicurezza e dunque il nuovo ruolo attivo e autonomo del lavoratore all’interno del sistema di prevenzione. Spetta quindi anche allo stesso il dovere di “contribuire insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all’adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro”.

Ecco perché il lavoratore deve essere dotato del medesimo bagaglio conoscitivo del datore, affinché sia in grado di prendersi cura correttamente della salute propria e altrui e quindi la formazione, dunque, non è più considerata solo un diritto del lavoratore, ma anche un suo obbligo, sanzionato penalmente. Tale disposizione, infatti, incide anche sul piano della responsabilità, in quanto più il lavoratore sarà formato ed informato circa i fattori di rischio connessi all’attività lavorativa, maggiore sarà la sua capacità di individuarli e di prevenirli, e di conseguenza maggiore sarà la sua responsabilità.

 

La sicurezza partecipata e il progetto StopWork Authority

Il progetto Stop Work Authority (SWA) è definito dalla “Procedura P. 0706_4 -Stop Work Authority (SWA)”. Lo scopo di questa procedura è quello di fornire una descrizione del progetto SWA per i lavoratori subordinati e parti interessati in ambito Qualità Sicurezza Ambiente ed attribuisce a ciascun lavoratore o parte interessata, il potere d’interrompere le attività lavorative quando vi sono situazioni non sicure, prevenendo il verificarsi a titolo non esaustivo di: infortuni, malattie professionali, danni materiali e danni all’ambiente.

 

Il progetto SWA viene suddiviso in varie fasi:

1. Arresto (sospensione attività lavorativa);

2. Notifica (comunicazione tempestiva al PRE – RUO (preposto -Responsabile Unità Logistica Operativa);

3. Trattamento/correzione e/o azione correttiva (ove è possibile devono essere stabilite le condizioni di sicurezza prima della ripresa delle attività con collaborazione RUO/ RSPP/DL-DC);

4. Ripresa dell’attività lavorativa con notifica ad RLS previa comunicazione di quanto accaduto da parte di DL-DC;

5. Azione di miglioramento (ai fini anche dell’efficienza in termini qualità sicurezza ambiente) con collaborazione RSPP/RUO/DL-DC /RLS ove necessario MC-RQSA (Medico Competente - ResponsabileUnità Sistema Gestione Qualità Sicurezza Ambiente).

 

La procedura e la regola dei “due minuti”

 La procedura sopra indicata si applica a tutte le attività svolte all’interno dell’azienda.

La regola dei “due minuti” richiede semplicemente che prima di iniziare un lavoro si spendano due minuti per verificare se l’area circostante alla postazione e la stessa sono in sicurezza.

 

Prima di iniziare un lavoro chiunque deve fermarsi due minuti e riflettere ponendosi le seguenti domande:

 

1. Quali sono i pericoli?

2. Si è in grado di eseguire il lavoro in sicurezza, ed in tutela anche alla tematica ambiente?

3. I DPI sono adeguati, in buone condizioni e si sa come usarli?

4. Si hanno adeguate competenze/consapevolezza e si hanno gli strumenti giusti oltre ai giudizi d’idoneità per svolgere il lavoro in conformità alle tematiche sopra esposte?

 

Se non è così, sospendere il lavoro.