Il lavoratore sportivo viene definito dall’art. 25 del D.Lgs. 36/2021: “È lavoratore sportivo l'atleta, l'allenatore, l'istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara che, senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercita l'attività sportiva verso un corrispettivo”.
Vengono inoltre individuati come lavoratori sportivi figure con mansioni meramente di carattere sportivo (ad esempio, raccattapalle).
Tali lavoratori vengono disciplinati e tutelati dal Testo Unico sulla Salute e la Sicurezza sul Lavoro (il D.Lgs. 81/2008), ma con delle distinzioni: ai lavoratori sportivi che percepiscono un compenso annuo inferiore ai 5 mila euro viene applicato quanto stabilito dall’art 21 c. 2 D.Lgs. 81/2008: “I soggetti di cui al comma 1, relativamente ai rischi propri delle attività svolte e con oneri a proprio carico hanno facoltà di: a) beneficiare della sorveglianza sanitaria secondo le previsioni di cui all'articolo 41, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali […]”.
Per i lavoratori sportivi che percepiscono un compenso annuo superiore ai 5 mila euro si ha l’obbligo di osservare gli adempimenti del TUSL:
- Elaborare il Documento di Valutazione dei Rischi;
- Nominare il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione;
- Nominare il medico competente;
- Fornire informazione e formazione necessaria;
- Consegnare i dispositivi di protezione individuale;
- Nominare gli addetti alla gestione emergenze e primo soccorso (ecc.).