Per postare su un social media la foto di un minore, che ha compiuto 14 anni, basta il suo consenso; per i minori di 14 anni, invece, occorre sempre il consenso di entrambi i genitori.
È quanto discende dal Codice della privacy (D.Lgs. 196/2003, art. 2-quinquies), applicato dal Garante della privacy nel provvedimento n. 681 del 13/11/2024, con il quale è stato ammonito un papà che, contro il volere della mamma, ha pubblicato su un social una foto del figlio minore di 14 anni.
Al papà (considerato “titolare del trattamento”), anzi, è andata pure bene, perché, pur non ritenendo il post quale attività di carattere esclusivamente personale (perciò sottratta alle norme sulla privacy), il Garante non gli ha irrogato un’ammenda, ma si è limitato ad ammonirlo, ordinandogli di smetterla con i post senza l’assenso della mamma.
Proprio a proposito del consenso, il Garante illustra il doppio binario previsto dal Codice della privacy, che distingue i minori di età inferiore a 14 anni e quelli con almeno 14 anni.
Questa norma riguarda espressamente i servizi forniti dai gestori dei social, ma è stata applicata anche al caso del papà.
Per i bambini sotto i 14 anni, dunque, stando anche alle sentenze dei tribunali, postare foto sui social è un atto di straordinaria amministrazione, che richiede il consenso di entrambi i genitori.
Applicando la regola ai rapporti familiari, per postare una foto di un bambino di 14 anni meno un giorno, un papà o una mamma non possono farlo ciascuno per proprio conto, ma, visti i pericoli di Internet (furti di identità, pedopornografia, ecc.), tutti e due devono essere concordi, anche quando la convivenza o il matrimonio sia terminato e anche se l’affidamento sia condiviso.
Al contrario, il Codice della privacy riconosce al minore, che ha compiuto 14 anni, la facoltà di decidere autonomamente sulla pubblicazione sui social network di immagini che lo ritraggono.
La conseguenza di ciò è che, sopra i 14 anni (quindi, anche per un bambino di 14 anni e un giorno), chi deve dire sì o no per la pubblicazione di post con la sua foto è proprio il bambino.
Applicando questa regola anche ai post dei genitori, tra l’altro, se ne desume che questi ultimi devono, quindi, chiedere il consenso ai figli ultraquattordicenni.
In sostanza, in base alla legge, un giorno prima del quattordicesimo compleanno la decisione di postare foto sul social (evento molto pericoloso) è un atto di straordinaria amministrazione, che richiede l’assenso concorde di due adulti, mentre dal giorno dopo lo spegnimento di 14 candeline basta la volontà solitaria di un bambino.
Certo è condivisibile la cautela pretesa dalla legge fino al 14° anno di età (considerati gli abusi nello sharenting da parte di qualche genitore troppo social), ma desta perplessità la responsabilizzazione autonoma di un soggetto ancora vulnerabile, considerato dal codice civile incapace e meritevole di protezione, eppure ammesso a fare da solo quello che, prima dei 14 anni, dovevano fare addirittura due adulti insieme.
L’art. 2-quinquies citato, peraltro, a maggior ragione se esteso anche a soggetti diversi dai fornitori di servizi digitali, porta a domandarsi se, a proposito dei social media, ci siano, a cascata, deroghe ai poteri/doveri dei genitori: ci si chiede se, ogni volta che un soggetto (ad esempio la scuola) pubblichi in rete immagini del minore, occorra chiedere il consenso al minore, se ha almeno 14 anni, oppure ai genitori.
Allo stesso modo, ci si domanda se la titolarità a esprimere il consenso alla diffusione delle immagini implichi che a chiedere la rimozione e a promuovere azioni di tutela debba essere direttamente l’ultraquattordicenne.
Infine, se quest’ultimo, in rete può fare da sé, ci si chiede se i genitori debbano essere responsabili per i danni causati dalla condotta in rete del minore digitalmente emancipato.
Fonte: https://www.italiaoggi.it/diritto-e-fisco/giustizia/privacy-foto-di-under-14-sui-social-con-il-si-di-ambedue-i-genitori-ebzizms3
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