SOCIETÀ COSTITUITE NELLE FORME PREVISTE DAL CODICE CIVILE ED AVENTI AD OGGETTO UN’ATTIVITÀ COMMERCIALE

Assoggettabilità a fallimento indipendente dall’effettivo esercizio di una siffatta attività – sequestro di azienda

CASSAZIONE CIVILE, SEZ. I, 11 GIUGNO 2020, N. 11254

Le società costituite nelle forme previste dal codice civile, ed aventi ad oggetto un'attività commerciale, sono assoggettabili a fallimento indipendentemente dall'effettivo esercizio di una siffatta attività, in quanto esse acquistano la qualità di imprenditore commerciale dal momento della loro costituzione, diversamente dall'imprenditore individuale.

Ne consegue che la società titolare di azienda, la quale, in ragione di un provvedimento di sequestro venga privata dell'esercizio della stessa, non diviene per questo un soggetto non fallibile.

La dichiarazione di fallimento non comporta l'estinzione della società, ma solo la liquidazione dei beni, con conseguente legittimazione processuale dell'organo di rappresentanza a difendere gli interessi dell'ente nell'ambito della procedura fallimentare.

Deve dunque escludersi una duplicazione di ruoli tra imprenditore e custode, giacché nel giudizio per la dichiarazione di fallimento, la società sta in giudizio col proprio organo rappresentativo, non con altri.

Non è dunque condivisibile l’assunto per cui il custode dell'azienda sequestrata, deve essere ritenuto interlocutore necessario nel procedimento di dichiarazione del fallimento.

Fonte: ilCaso.it