SORVEGLIANZA SANITARIA DEI LAVORATORI MAGGIORMENTE A RISCHIO IN CASO DI CONTAGIO DA VIRUS SARS-COV-2.

(Legge n.77 del 17 luglio 2020 e quanto previsto dall’art. 41 del D.lgs. 81/2008 e s.m.i)

Per garantire lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive e commerciali in relazione al rischio di contagio da virus Sars-Cov-2 fino alla data di cessazione dello stato di emergenza per rischio sanitario sul territorio nazionale, i datori di lavoro pubblici e privati assicurano la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti a rischio contagio (in ragione dell’età, della condizione di immunodepressione, di patologie oncologiche o svolgimento di patologie salvavita e da comorbilità che possono caratterizzare un rischio maggiore).

Secondo l’art. 18 del D.lgs. 81/2008, i datori di lavoro che non sono tenuti alla nomina del medico competente possono avvalersi di nominarne uno per il periodo emergenziale, facendone richiesta ai servizi territoriali dell’Inail.

(Disposizioni prorogate fino al 31 dicembre 2020 come previsto dalla legge del 13 ottobre 2020, n.126 e dal Decreto-Legge 19 maggio 2020, n.34).

Sorveglianza sanitaria dei lavoratori e lavoratrici fragili

Il medico competente ha assunto un ruolo ancora più importante nell’attuale fase pandemica, durante la quale il graduale riavvio delle attività lo ha impegnato nell’identificazione dei lavoratori suscettibili e nel reinserimento dei soggetti con pregressa infezione da SARS-Cov-2.

L’introduzione della previsione della sorveglianza sanitaria eccezionale (secondo Legge del 17 luglio 2020, n.77) ha configurato una rilevante innovazione per la tutela della salute dei lavoratori, in quanto amplia, relativamente al periodo emergenziale e ai casi di fragilità, le attività previste in materia di sorveglianza sanitaria.

In merito alle situazioni di particolare fragilità, i dati epidemiologici recenti hanno mostrato maggiore fragilità nelle fasce di età più avanzate in presenza di alcune malattie cronico degenerative (ad esempio: malattie cardio vascolari, respiratorie, dismetaboliche) che in caso di comorbilità con il virus SARS-Cov-2 possono influenzare negativamente la gravità e l’esito della patologia.

Secondo la circolare interministeriale del 4 settembre 2020, l’età, considerata come parametro unico, non costituisce uno stato di fragilità nelle fasce di età lavorative. Pertanto la fragilità si considera congiuntamente alla presenza di comorbilità.  (Vedi Rapporto ISS COVID-19 del 21 agosto 2020, n.58).

Rilasci applicativi

Per effetto della legge 13 ottobre 2020, n.126, si è provveduto a rendere disponibile ai datori di lavoro pubblici e privati il servizio telematico per l’inoltro delle richieste di visita medica per sorveglianza sanitaria dei lavoratori e lavoratrici fragili.

Anche i datori di lavoro non tenuti alla nomina di un medico competente hanno la possibilità di nominarne uno entro il nuovo termine del 31 dicembre 2020. Possono fare richiesta ai servizi territoriali dell’Inail seguendo le istruzioni pubblicate nell’apposita sezione del seguente portale:

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