La nomina del medico competente per la sorveglianza sanitaria, a norma del D.Lgs 81/08 e s.m.i. potrebbe comportare dei rischi per il datore di lavoro a causa di una possibile incompatibilità con lo Statuto dei Lavoratori (L. n. 300/70). Alla luce di questa constatazione, nel presente articolo si intendono affrontare i casi in cui la nomina del medico competente è obbligatoria per legge, sottolineando che, se vi sono dubbi, è sempre consigliabile confrontarsi con il proprio consulente per la Salute e la Sicurezza nei luoghi di lavoro.
L’art. 41 del D.Lgs 81/08 e s.m.i. afferma che la sorveglianza sanitaria deve essere effettuata dal medico competente in tutti i casi previsti dalla normativa vigente, anche in base alle indicazioni fornite dalla Commissione Consultiva Permanente per la Salute e Sicurezza sul Lavoro.
Il comma 1 del presente articolo, riportante tale indicazione, è stato così modificato dal D.Lgs 109/09, che ha eliminato la dicitura “nei casi previsti dalle direttive europee”. Appare chiaro che il legislatore abbia voluto rendere obbligatoria e lecita la sorveglianza sanitaria dei lavoratori solamente in tutti quei casi previsti dalla normativa vigente.
Di seguito sono riportati i casi nei quali la sorveglianza sanitaria è ritenuta obbligatoria:
- Movimentazione Manuale dei Carichi e Sovraccarico biomeccanico dovuto a movimenti ripetitivi: l’art. 168 del Titolo VI del D.Lgs 81/08 e s.m.i. specifica che, tra gli obblighi del datore di lavoro, si ha anche l’attivazione della sorveglianza sanitaria, anche in base all’esito della valutazione dei rischi e ai fattori di rischio individuati nella realtà lavorativa.
- Attività svolte con attrezzature munite di videoterminale: l’art. 176 del Testo Unico sulla Salute e la Sicurezza sul lavoro sottolinea che la sorveglianza sanitaria è necessaria per tutti coloro che utilizzano attrezzature munite di videoterminale per un periodo uguale o superiore alle venti ore lavorative alla settimana.
- Esposizione ad agenti di tipo fisico, come il rumore, le vibrazioni meccaniche, le radiazioni ottiche artificiali, ecc. in tutti i casi in cui si ha un’esposizione tale da supporre possibili conseguenze dannose per la salute dell’individuo.
- Esposizione a sostanze pericolose: il Titolo IX del D.Lgs 81/08 e s.m.i. afferma che la sorveglianza sanitaria deve sempre essere attivata per i lavoratori esposti a sostanze chimiche pericolose, a meno che i risultati della valutazione vadano a delineare un rischio classificabile come basso per la sicurezza e irrilevante per la salute degli stessi. Diverso risulta essere il discorso nel caso di esposizione a sostanze cancerogene o mutagene, infatti tutti i lavoratori che, a causa della loro attività lavorativa, sono esposti a tale rischio, devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria.
- Esposizione ad agenti biologici: il comma 1 dell’art. 279 del D.Lgs 81/08 e s.m.i. definisce che, qualora a seguito di valutazione ne rilevi la necessità, tutti i lavoratori esposti al rischio biologico devono essere sottoposti alla sorveglianza sanitaria.
Oltre ai casi definiti dal Testo Unico, è prevista la sorveglianza sanitaria anche per:
- Il lavoro notturno;
- L’esposizione a radiazioni ionizzanti;
- I lavori in cassoni di aria compressa;
- Il lavoro in ambiente confinato;
- I lavori su impianti elettrici ad alta tensione;
- La verifica dei requisiti psicofisici a cura del medico competente del personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico.
- L’esclusione dell’assunzione di sostanze stupefacenti nelle categorie previste dall’intesa Stato – Regioni del 30 ottobre 2007.
- Gli addetti al settore sanità esposti a rischio infortunistico ferita da taglio e da punta.
Oltretutto, in alcuni casi specificati dalla normativa, può essere previsto dal medico competente il controllo dell’assunzione di alcol durante l’orario di lavoro.
In tutti quei casi in cui l’attuale normativa non prevede obbligatoriamente l’attivazione della sorveglianza sanitaria, il datore di lavoro non è obbligato a nominare il medico competente.
Allo stesso tempo però dobbiamo sottolineare la presenza del comma 2 dell’art 41 del D.Lgs 81/08 e s.m.i. che evidenzia come la sorveglianza sanitaria possa essere richiesta anche dal lavoratore, se il medico competente ritiene che sia correlata ai rischi lavorativi.