SOVRAESDEBITAMENTO ED ESDEBITAZIONE DEI CREDITORI ANTERIORI CHE NON HANNO PRESENTATO DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA PROCEDURA

TRIBUNALE MILANO, 17 FEBBRAIO 2021. EST. ROSSETTI

La mancata presentazione della dichiarazione dei redditi, costituisce atto in frode nei confronti dell’erario, in quanto ostacola e ritarda la possibilità e la tempestività dell’accertamento dovuto.

Poichè l’art. 14 terdecies Legge 3/2012 non si occupa dei creditori anteriori all’apertura della procedura di liquidazione del patrimonio, che non hanno presentato la domanda di ammissione al passivo, con riferimento alla eventuale esdebitazione di tali posizioni, è possibile prospettare tre ipotesi:

1) i crediti anteriori non insinuati sono esclusi dall’esdebitazione, e devono essere pagati integralmente;

2) i crediti anteriori non insinuati sono integralmente esdebitati;

3) i crediti anteriori non insinuati sono esdebitati nei limiti in cui lo siano tutti gli altri creditori anteriori ammessi al passivo.

Di tali soluzioni si ritiene preferibile quella che, in applicazione analogica all’art. 144 della Legge Fallimentare, consente di ritenere operante l’esdebitazione di tali debiti, “per la sola eccedenza alla percentuale attribuita nel concorso ai creditori”.

Fonte: ilCaso.it