SOVRAINDEBITAMENTO – INDIVIDUAZIONE DEL FORO COMPETENTE – TRIBUNALE DEL LUOGO OVE HA SEDE LEGALE LA SOCIETÀ

TRIBUNALE FORLì, 7 GENNAIO 2021. EST. BARBARA VACCA

Alla stregua del nuovo comma 7-bis dell’art.14-ter l. 3/2012, aggiunto dalla l. 176/2020 entrata in vigore il 25.12.2020, l’apertura della liquidazione del patrimonio proposta dalla società e da alcuni soci, va estesa anche all’ulteriore socio non richiedente, stante la sua qualità di socio illimitatamente responsabile, quale effetto automatico del decreto di apertura della liquidazione della società.  

Ai sensi del nuovo comma 7-bis l. 3/2012 relativo alla procedura di liquidazione dei beni - aggiunto all’art. 14-ter l. 3/2012 dalla l. 176/2020 entrata in vigore il 25.12.2020 - il decreto di apertura della liquidazione della società produce i suoi effetti anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili, introducendosi così una disposizione del tutto analoga a quella prevista dall’art. 147 l.fall., quanto all’estensione del fallimento dichiarato per la società ai soci illimitatamente responsabili.

In ragione di tale nuova disposizione, applicabile alla presente procedura, la competenza territoriale va quindi individuata in base a quella della sede della società e resta radicata, davanti al medesimo tribunale, per tutti i soci illimitatamente responsabili, ai quali si estendono gli effetti, indipendente dal diverso luogo di residenza di questi ultimi.

Fonte: ilCaso.it