L’istituto delle “procedure familiari”, introdotto all’art. 7-bis legge n. 3/2012 e dalla legge 176/2020, in forza del quale i membri della stessa famiglia (nella specie, coniugi) possono presentare un'unica procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, quando sono conviventi, o quando il sovraindebitamento ha un'origine comune, non trova applicazione - neppure in via analogica - alla liquidazione del patrimonio ex art. 14-ter l. 3/2012.
Per cui, ove la competenza sia dello stesso giudice, va disposta la separazione dei fascicoli, e l’apertura di distinte procedure liquidatorie, in presenza dei presupposti di legge.
Fonte: il Caso.it