SOVRAINDEBITAMENTO - REQUISITO SOGGETTIVO DI MERITEVOLEZZA - ABROGAZIONE DEI CRITERI DELLA SPROPORZIONE E DELLA IRRAGIONEVOLE PROSPETTIVA DI ADEMPIMENTO

CASSAZIONE CIVILE, SEZ. I, 27 LUGLIO 2023, N. 22890

L’art. 12 bis, comma 3, l. n. 3/2012 dettato in tema di requisiti soggettivi nel piano del consumatore, nella versione anteriore alla novella del 2020, prevedeva che il giudice potesse omologare il piano soltanto in presenza del requisito della “meritevolezza”, quando potesse escludersi che il consumatore avesse assunto le obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere, ovvero avesse colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali.

Nel nuovo assetto, definito dall’art. 4 ter d.l. n. 137/2020, l’art. 12 bis comma 2 non contiene più tale previsione […].

L’art. 7 comma 2, lett. d) ter, della l. n. 3/2012 novellato prevede, d’altro canto, che la proposta del piano del consumatore sia inammissibile ove il debitore abbia “determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode”: tale condizione non era prima contemplata; si comprende, quindi, come i requisiti per il riconoscimento dell’ammissibilità della proposta e la sua omologazione siano mutati.

Ciò detto, l’accoglimento del motivo impone la necessità di far luogo all’applicazione della nuova disciplina.

 

Fonte: il Caso.it