SUCCESSIONE DEL SOCIO NEI CREDITI DELLA SOCIETÀ CANCELLATA: ONERI DI ALLEGAZIONE E PROVA

CASSAZIONE CIVILE, SEZ. III, 25 MARZO 2021, N. 8521.

Pur potendo i soci essere interessati dal peculiare fenomeno successorio che, a certe condizioni ed entro certi limiti, ne può determinare la posizione di aventi causa nei debiti e nelle pretese attive della società dopo la sua estinzione e la relativa cancellazione dal registro delle imprese, non basta la qualità di ex socio perché si determini tale eventuale fenomeno successorio, il quale va pertanto sempre allegato e dimostrato nei suoi elementi costitutivi.

Il soggetto che assuma di essere subentrato nella titolarità di posizioni giuridiche attive della società estinta e cancellata dal registro delle imprese, dovrà quindi sempre dedurre di essere stato uno dei soci o l’unico socio al momento della cancellazione e le ragioni per cui assume di essere succeduto alla stessa nella specifica pretesa azionata; in particolare, per quanto riguarda eventuali sopravvivenze e/o sopravvenienze attive, dovrà allegare che si tratta di posizioni attive non liquidate né attribuite ai soci in base al bilancio finale di liquidazione, nonché i motivi per cui ciò sia avvenuto.

In particolare, l’ex socio che intenda proseguire un giudizio nel corso della cui pendenza la società si è estinta ed è stata cancellata dal registro delle imprese, dovrà:

Qualificarsi espressamente come successore nella titolarità della pretesa creditoria oggetto del giudizio pendente.

Allegare e dimostrare che, sulla base del bilancio finale di liquidazione della società, la pretesa creditoria in questione sia stata a lui attribuita, ovvero che, laddove essa non sia stata affatto oggetto di liquidazione, né sia stata presa in considerazione nel bilancio finale di liquidazione, ciò non sia avvenuto in conseguenza di una tacita rinunzia alla stessa, ma per altre ragioni che dovrà indicare in modo puntuale e documentale.

Fonte: ilCaso.it