SUPER GREEN PASS: NUOVE MODALITÀ DI UTILIZZO E REVOCA

Il Garante per la protezione dei dati personali ha emesso, il 13 dicembre scorso, un provvedimento favorevole relativamente allo schema di decreto n. 172/2021 del 26 novembre 2021 del Presidente del Consiglio dei Ministri che introduce nuove modalità in ordine all’uso ed alla revoca del Super Green Pass. 

Senza complicare ulteriormente le idee e rendere ancora più confusionaria la situazione, vediamo nel pratico cosa cambia, a chi cambia qualcosa e come cambia.

Le cose più importanti da sapere ad oggi in materia di Green Pass sono sicuramente due, ovvero che:  

1 - È stata estesa la platea di lavoratori che hanno l’obbligo vaccinale;

2 - È stata introdotta la revoca delle certificazioni verdi, in caso di contagio sopravvenuto.


In relazione a queste due situazioni, il Garante della Privacy è intervenuto a garanzia della protezione dei trattamenti di tali altamente sensibili connessi e definendo i criteri di utilizzo degli stessi a tutela di tutti gli utenti.

Estensione obbligo vaccinale 

La vaccinazione anti-SARS-CoV-2 costituisce per espressa previsione di legge “requisito essenziale per lo svolgimento delle attività lavorative”, stabilendo che le verifiche in merito all’adempimento dell’obbligo vaccinale siano rimesse, rispettivamente, ai datori di lavoro, ai responsabili delle istituzioni presso cui tali categorie di interessati prestano servizio e ai dirigenti scolastici e agli altri soggetti tenuti alle verifiche, con le modalità da definirsi mediante modifica del D.P.C.M. 17 giugno 2021. 

In riferimento al fatto che il datore di lavoro non sia legittimato a trattare i dati personali relativi alla vaccinazione anti-SARS-CoV-2 dei dipendenti, né far derivare alcuna conseguenza, positiva o negativa, in ragione della scelta del lavoratore in ordine all’adesione o meno alla campagna vaccinale, si riferisce che tale “limite non ricorre quindi con riguardo a quelle categorie di lavoratori per i quali la normativa di settore abbia stabilito specifici requisiti professionali ritenuti essenziali per accedere e per svolgere determinate attività lavorative”.

In merito al disposto di cui sopra rimane prioritario il rispetto delle disposizioni relative alle modalità per assicurare, nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati, la verifica dell’adempimento. 


Processo di verifica 

La verifica del rispetto dell’obbligo vaccinale previsto per alcune categorie di lavoratori verrà effettuata attraverso modalità, anche automatizzate, che il Ministero rende disponibili, sulla base delle informazioni presenti nella Piattaforma nazionale-DGC, a datori di lavoro, strutture competenti e altri soggetti tenuti ai controlli. 

Per il personale scolastico e i dirigenti delle istituzioni scolastiche verrà utilizzato il Sistema informativo Dell’Istruzione (SIDI), per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni la Piattaforma NoiPA, per i lavoratori privati il Portale INPS e per gli esercenti le professioni sanitarie i database delle Federazioni Nazionali degli Ordini. Nel caso di operatori sanitari è prevista l’indicazione nel proprio albo di appartenenza della circostanza che il professionista è sospeso “senza ulteriori specificazioni dalle quali sia possibile desumere il mancato rispetto dell’obbligo vaccinale da parte dell’esercente la professione sanitaria”.

La verifica dell’adempimento dell’obbligo vaccinale da parte dei soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo diverso dal rapporto di lavoro subordinato, attività lavorativa nelle strutture sanitarie, residenziali, socio-assistenziali e assimilate o presso gli Istituti penitenziari, sarà effettuata mediante esibizione da parte dei lavoratori interessati di documenti rilasciati, in formato cartaceo o digitale, dalle strutture sanitarie pubbliche e private, dalle farmacie, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta, che attestano il rispetto dell’obbligo vaccinale (art. 17-quater del D.P.C.M. 17 giugno 2021, introdotto dallo schema di decreto in esame).

Revoca del Green Pass 

La revoca da parte della Piattaforma nazionale-DGC delle certificazioni verdi Covid-19 rilasciate a interessati successivamente risultati positivi al SARS-Cov-2, nonché di quelle rilasciate o ottenute in maniera fraudolenta o a seguito della sospensione di una partita di vaccino anti Covid-19 risultata difettosa è da valutare nell’ottica di due ulteriori adempimenti:

-Il primo riguarda l’incremento delle misure a tutela della salute pubblica e della sicurezza nei luoghi di lavoro in caso di eventuale consegna da parte del lavoratore al datore di lavoro di copia della propria certificazione verde Covid-19 volte a garantire la verifica quotidiana sulla perdurante validità della stessa.

-Il secondo riguarda la precisazione che il personale preposto alla verifica del possesso della certificazione verde Covid-19 in corso di validità debba essere adeguatamente istruito.