SUPERBONUS UNIFAMILIARI: 110% SOLO PER LE SPESE SOSTENUTE ENTRO IL 30 SETTEMBRE

Sprint finale per le unità unifamiliari che entro il 30 settembre 2022 hanno realizzato almeno il 30% dei lavori per poter fruire del Superbonus 110%.

La data da ricordare è il 30 settembre 2023: al momento, infatti, si potrà beneficiare della maxi-detrazione per le spese sostenute entro tale data. 

L’unica eccezione riguarda le zone alluvionate: salvo proroghe, la detrazione al 110% spetta per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2023.

Le agevolazioni che spettano per le spese sostenute dopo il 30 settembre 2023

Entrando nel dettaglio, a norma dell’art. 119, c. 8 bis, D.L. 34/2020, per le persone fisiche che realizzano interventi su edifici residenziali unifamiliari e relative pertinenze e su unità immobiliari residenziali funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall’esterno, site all’interno di edifici plurifamiliari e relative pertinenze, la detrazione nella misura del 110% spetta per le spese sostenute fino al 30 settembre 2023, a condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell'intervento complessivo.

In buona sostanza, per le unità unifamiliari che hanno completato almeno il 30% dei lavori totali entro il 30 settembre 2022, è possibile fruire del Superbonus al 110% per le spese sostenute fino al 30 settembre 2023. Dopo tale data, si possono solamente sfruttare gli altri bonus edilizi minori.

Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 13/E/2023, per le spese sostenute successivamente al 30 settembre 2023, indipendentemente dalla data di effettuazione degli interventi, è possibile avvalersi:

- Per interventi di efficienza energetica, dell’ecobonus “ordinario” di cui all’art. 14, D.L. n. 63/2013;

- Per interventi antisismici, del sisma bonus “ordinario” di cui all’art. 16, D.L. n. 63/2013;

- Per interventi di recupero del patrimonio edilizio, del bonus casa di cui all’art. 16 bis, TUIR.

Il termine per usufruire del 110% nelle zone alluvionate

La suddetta scadenza del 30 settembre 2023 non riguarda le zone alluvionate. Come disposto dall’art. 1, c. 10, D.L.n. 61/2023, per le unità immobiliari ubicate nei territori delle Regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana che sono stati colpiti dagli eventi alluvionali che si sono verificati a partire dal 1° maggio 2023 (indicati nell'allegato 1 al D.L. n. 61/2023), il Superbonus 110% è esteso, salvo proroghe, alle spese sostenute fino al 31 dicembre 2023.

Come verificare il raggiungimento della soglia del 30%

Occorre ricordare che ai fini della verifica del raggiungimento della soglia del 30%, nella risposta all’interrogazione parlamentare n. 5-08270 del 21 giugno 2022 in Commissione Finanze alla Camera, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha specificato che, in considerazione della formulazione della norma, che fa espresso riferimento alla percentuale dei lavori effettuati, non è sufficiente che entro il 30 settembre 2022 sia stato effettuato il pagamento dell’importo corrispondente al 30% dei lavori, se lo stesso non corrisponde allo stato effettivo degli interventi, ma è necessaria la realizzazione di almeno il 30% dell’intervento complessivo.

Nel computo del 30%, è possibile conteggiare alternativamente:

- Solo i lavori che danno diritto al Superbonus 110%;

- Tutti i lavori oggetto di intervento, sia quelli ammessi al Superbonus sia quelli ammessi ad altri bonus che quelli non agevolati.

Cosa succede nel caso di aumento dei costi

Sul rispetto della condizione del raggiungimento del 30% al 30 settembre 2022, un importante chiarimento è stato fornito dall’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 17/E/2023.

In particolare, in tale documento di prassi viene precisato che questa condizione sia considerata rispettata anche se l’ammontare corrispondente all’intervento complessivo aumenti a seguito di ulteriori lavori, necessari al completamento dello stesso, o a causa di un aumento dei costi riferiti all’intervento complessivo iniziale, e tali circostanze determinino la riduzione della percentuale predetta.

Restano escluse dal Superbonus, invece, le spese riconducibili a nuovi interventi, non inizialmente previsti nell’intervento complessivo originario e non necessari ai fini del completamento dello stesso. 

Il criterio per la corretta individuazione della data di sostenimento delle spese

Per la corretta individuazione della data di sostenimento della spesa e quindi se è possibile applicare o meno il Superbonus occorre rifarsi al criterio di cassa.

In particolare, secondo quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 24/E/2020, per le persone fisiche deve essere considerata la data dell’effettivo pagamento, da effettuarsi mediante bonifico bancario o postale da cui deve risultare:

- La causale del versamento;

- Il codice fiscale del beneficiario della detrazione;

- Il numero di Partita IVA, ovvero, il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.

Fonte:

https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2023/07/21/superbonus-unifamiliari-110-spese-sostenute-entro-30 settembre#:~:text=Ore%2006%3A00-,Superbonus%20unifamiliari%3A%20110%25%20solo%20per%20le%20spese,sostenute%20entro%20il%2030%20settembre&text=Conto%20alla%20rovescia%20per%20le,superbonus%20nella%20misura%20del%20110%25.

A cura di: