I 350 euro del supporto per la formazione e il lavoro non spettano in caso di dimissioni volontarie.
I cittadini e le cittadine occupabili in possesso di tutti i requisiti necessari non possono accedere alla nuova misura se risultano disoccupati in seguito a licenziamento volontario. Avranno la possibilità di fare domanda trascorsi 12 mesi dalla data delle dimissioni.
Sono esclusi i casi di dimissioni per giusta causa e di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro nell’ambito della procedura di licenziamento.
Il SFL è invece compatibile con il lavoro dipendente e autonomo purché il reddito percepito non superi le soglie previste.
Dallo scorso 1° settembre tutti i cittadini e le cittadine tra i 18 e i 59 anni, considerati occupabili e in possesso dei requisiti previsti dalla normativa, possono fare domanda per accedere al supporto per la formazione e il lavoro.
La misura di attivazione al lavoro che prevede l’erogazione di un’indennità di 350 euro mensili, per massimo 12 mesi, per la partecipazione a progetti di formazione, qualificazione e riqualificazione professionale, orientamento e accompagnamento al lavoro da svolgere tramite l’apposita piattaforma SIISL (Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa).
Come sottolineato dall’INPS nella circolare n. 77 del 29 agosto 2023, tramite la quale ha fornito una panoramica sul funzionamento della misura, l’importo non spetta in favore dei soggetti che risultano disoccupati in seguito a dimissioni volontarie.
A questi, infatti, viene preclusa la possibilità di presentare la domanda per il SFL per i 12 mesi successivi alla data delle dimissioni.
Dopo il licenziamento volontario, dunque, dovranno aspettare 1 anno prima di poter inviare la domanda e accedere ai benefici del supporto per la formazione e il lavoro.
Non rientrano nel caso in questione le dimissioni per giusta causa e la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro intervenuta nell’ambito della procedura di licenziamento di cui all’articolo 7 della legge n. 604/1966, come modificata dalla legge n. 92/2012.
Se da un lato il supporto per la formazione e il lavoro non può essere richiesto nei 12 mesi successivi alle dimissioni volontarie, dall’altro è compatibile con lo svolgimento di un’attività lavorativa, sia dipendente sia autonomo. In questo caso la condizione alla base è che il reddito percepito non deve superare i valori soglia previsti.
Le persone inserite in programmi di formazione e/o di accompagnamento e orientamento al lavoro che trovano lavoro possono mantenere il sussidio se non si supera il limite reddituale di 3.000 euro lordi annui.
Inoltre, in fase di presentazione della domanda i richiedenti devono comunicare all’INPS eventuali rapporti di lavoro già attivi, ma non rilevati dall’ISEE per l’intera annualità, così come ogni variazione delle condizioni occupazionali nel corso della fruizione, compilando il modello “SFL–Com Ridotto” o il modello “SFL-Com Esteso”.
Per quanto riguarda il lavoro dipendente, la comunicazione va effettuata entro 30 giorni dall’avvio dell’attività. Per l’attività d’impresa o il lavoro autonomo, invece, deve essere comunicata entro il giorno prima dell’inizio, pena la decadenza dal beneficio.
Diverso, poi, il caso di un’offerta di lavoro con una durata compresa tra 1 e 6 mesi, per cui l’erogazione del beneficio viene sospesa per il periodo di durata del rapporto per poi riprendere per il periodo di fruizione rimanente.
Fonte: https://www.informazionefiscale.it/Supporto-formazione-lavoro-dimissioni-volontarie
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