UNO STUDIO PROFESSIONALE ASSOCIATO PUO’ ESSERE SOGGETTO AL DECRETO 81?

Facendo riferimento alle disposizioni contenute nel D.Lgs. 81/08 e s.m.i in particolare all’art.2 e all’art.21 si evince quanto segue:

Secondo l’articolo 2, è definito lavoratore la “persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al lavoratore così definito è equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell'ente stesso; l'associato in partecipazione di cui all'articolo 2549, e seguenti del codice civile…ecc…”.

Inoltre il medesimo articolo definisce il datore di lavoro il “soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa”.

Con il D. Lgs. n. 81/2008, quindi, le figure del lavoratore e del datore di lavoro sono state viste in una nuova veste rispetto alle precedenti disposizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro e più precisamente il primo come un prestatore di lavoro che opera per conto del secondo che è il gestore di una generale organizzazione di lavoro in quanto è in possesso del potere direttivo, decisionale e di spesa.

Quindi la risposta è SI.