UTILIZZO DEL BONUS INVESTIMENTI 4.0: I NUOVI OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE DA CONOSCERE

Per accedere al credito d'imposta 4.0 (inclusi i crediti R&S), l'art. 6 del DL n. 39 del 2024 ha introdotto l'obbligo di inviare determinate comunicazioni al Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

Le modalità e i termini per l'invio di tali comunicazioni verranno definiti in un decreto ministeriale che sarà pubblicato a breve, il quale interverrà sul decreto ministeriale del 6 ottobre 2021 che riguardava le comunicazioni necessarie unicamente ai fini del monitoraggio.

La recente disposizione richiede che le aziende annuncino preventivamente, ed in via telematica, il totale degli investimenti pianificati a partire dal 30 marzo 2024 (data dell’entrata in vigore del DL 39/2024), la distribuzione stimata del credito negli anni e la sua fruizione.

Questo obbligo di notifica preventiva si applica agli "investimenti previsti" dal 30 marzo 2024, una dicitura che necessita di ulteriori chiarimenti per essere completamente comprensibile.

Inoltre, è previsto che tale comunicazione venga aggiornata una volta completati gli investimenti. Specificatamente, per gli investimenti effettuati tra il 1° gennaio 2024 e il 29 marzo 2024 (il giorno prima dell'entrata in vigore del DL 39/2024), si deve procedere con una comunicazione telematica di completamento, come espressamente indicato dalla normativa.

Detto in altre parole, alla luce della normativa corrente e in attesa di ulteriori specifiche disposizioni attuative:

- Per gli investimenti che inizieranno dal 30 marzo 2024, sarà necessario inviare una comunicazione preventiva (includendo l’importo complessivo degli investimenti pianificati e come sarà distribuito il credito per la fruizione) oltre ad una comunicazione ex post una volta completati gli investimenti.

- Gli investimenti effettuati tra il 1° gennaio e il 29 marzo 2024 richiederanno unicamente la comunicazione ex post al loro completamento.

Le comunicazioni sia ex ante che ex post, dovranno essere effettuate sulla base del modello adottato dal decreto ministeriale del 6 ottobre 2021, che verrà aggiornato per riflettere i nuovi obiettivi.

Questo aggiornamento specificherà le nuove finalità definendo anche contenuto, modalità e termini d’invio delle comunicazioni.

 

Una specifica disposizione è stata inoltre stabilita per gli investimenti relativi all'anno 2023.

Il comma 3 dell'art. 6 del DL n. 39/2024 indica che: per gli investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’art. 1 commi da 1057-bis a 1058-ter, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, relativi all’anno 2023, la compensabilità dei crediti maturati e non ancora fruiti è subordinata alla comunicazione effettuata secondo le modalità di cui al decreto direttoriale di cui al comma 1”.

Così, per quanto riguarda esclusivamente il bonus per gli investimenti in beni materiali e immateriali 4.0 (escludendo quindi il credito R&S), relativamente agli investimenti del 2023 (che si presume siano quelli realizzati conformemente all'art. 109 del TUIR), l'utilizzo dei crediti maturati ma non ancora fruiti (in mancanza di una data precisa fornita dalla normativa, si presume faccia riferimento al 30 marzo 2024) è condizionato all'inoltro della comunicazione, seguendo le modalità stabilite dal decreto ministeriale menzionato precedentemente.

In pratica, l'utilizzo delle quote residue di tali crediti è, al momento, in stand by, data la necessità di presentare la specifica comunicazione richiesta.

Fonte: https://www.eutekne.info/Sezioni/Articolo.aspx?ID=999153

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