VACCINAZIONI NEI LUOGHI DI LAVORO: IL NUOVO DOCUMENTO TECNICO ELABORATO DALL’INAIL

Attendendo l’ormai sempre più vicino avvio delle vaccinazioni nei luoghi di lavoro, l’INAIL ci propone un nuovo documento, pubblicato in data 12/5/21, intitolato “Documento tecnico operativo per l’avvio delle vaccinazioni in attuazione delle indicazioni ad interim per la vaccinazione ANTI – SARS – CoV – 2/COVID – 19 nei luoghi di lavoro approvate dalla Conferenza delle Province Autonome dell’8 aprile 2021”.

Scopo del documento

Gli scopi principali del documento sono essenzialmente due:

1. Puntualizzare a partire da quale fase della campagna vaccinale si possa avviare la vaccinazione all’interno degli ambienti di lavoro.

2. Cercare di specificare quali siano gli elementi qualitativi e quantitativi ai quali le regioni debbano attenersi per l’approvazione dei piani aziendali.

Primo quesito: in quale fase della campagna vaccinale si può attivare la vaccinazione nei luoghi di lavoro?

Fermo restando la vaccinazione dei gruppi target per fascia di età e fragilità, la campagna vaccinale può avere inizio solamente in concomitanza con l’avvio delle vaccinazioni dei soggetti di età inferiore ai 60 anni. Ovviamente il tutto deve avvenire compatibilmente con la disponibilità di vaccini.

Secondo quesito: gli elementi qualitativi e quantitativi

Per affrontare al meglio il seguente punto, si deve ricordare che le vaccinazioni all’interno degli ambienti di lavoro devono essere prese come un’iniziativa di sanità pubblica ed è anche per questo che la responsabilità generale di sorvegliare l’intero processo rimane comunque a capo del Servizio Sanitario regionale.

Le vaccinazioni all’interno dei luoghi di lavoro devono, infatti, concorrere al raggiungimento dell’obbiettivo principale dell’intera campagna vaccinale: vaccinare tutta la popolazione nel minor tempo possibile.

Per ciò che riguarda il criterio quantitativo, si deve sottolineare che tutte le iniziative finalizzate alla vaccinazione di numeri consistenti di popolazioni lavorative sono più qualificanti, perché permettono il raggiungimento in minor tempo dell’obbiettivo vaccinale. A questo punto occorre sottolineare la necessità di solidarietà tra le piccole aziende che, per esempio, lavorano nel medesimo comparto lavorativo, che più difficilmente riuscirebbero ad organizzare dei punti vaccinali autonomi.

Per ciò che concerne l’elemento qualitativo, si richiamano all’interno del documento, i quattro ambiti disponibili, secondo il principio di tutela di chi è a maggior rischio di contagio da SARS – CoV – 2:

1. Classificazione del rischio di ciascuna attività, considerando i parametri di esposizione prossimità e di aggregazione;

2. I dati derivanti dal monitoraggio delle denunce di infortunio da Covid-19;

3. I dati derivanti dal monitoraggio epidemiologico, con riferimento ai focolai rilevati dalle Regioni e dalle Provincie Autonome;

4. Tutte le evidenze scientifiche disponibili in materia di contagio nei diversi contesti lavorativi.

Analizzando i dati dei punti 1. e 2., sono state redatte delle tabelle: le attività identificate per mezzo di codice ATECO, sono classificate in tre gruppi, in base al criterio di priorità.

Di seguito si riportano le tre tabelle.