VALUTAZIONE DEL RISCHIO E NOMINA DEL MEDICO COMPETENTE: COSA CAMBIA CON L’ENTRATA IN VIGORE DEL D.L. N. 48/2023

Come già è stato discusso nei precedenti articoli, sono numerose le novità introdotte dal decreto-legge n. 48 del 4 maggio 2023 al D.Lgs. 81/08.

Alcune di queste vanno a modificare l’art. 18 del Testo Unico della salute e sicurezza sul lavoro, introducendo tra gli obblighi del datore di lavoro e dei dirigenti quello di nominare il medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo e qualora richiesto dalla valutazione dei rischi di cui all’articolo 28”.

Il citato comma è sanzionato penalmente dall’art. 55 del D.Lgs. 81/08 che prevede l’arresto da 2 a 4 mesi o l’ammenda da 1.500 a 6.000 € per il datore di lavoro e/o il dirigente in caso di omissione di nomina.

È da sottolineare che la mancata nomina del medico competente assume l’importanza di reato nel caso in cui, dal punto di vista normativo, vige l’obbligo per il datore di lavoro e per il dirigente di procedere con la medesima.

Secondo la giurisprudenza, inoltre, la mancata nomina del medico nei casi previsti dalla legislazione ha natura di reato permanente e di pericolo astratto.

Per giunta la condotta si protrae fino al momento di ottemperanza dell’obbligo di legge. Non è quindi necessario, per la configurazione del reato, che si verifichi un effettivo danno alla salute del lavoratore.

A seguito di quanto premesso, gli articoli 25 e 28 del Testo Unico assumono un’enorme importanza: il primo, infatti, sottolinea che il datore di lavoro deve procedere alla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi, quali rischi espressamente richiamati dalla norma a titolo di esempio e con intento di esplicita ricomprensione, quelli collegati allo stress lavoro-correlato, alle differenze di genere, all’età, alla provenienza da altri Paesi e alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro.

Il secondo, invece, sancisce che il medico competente deve collaborare con il datore di lavoro alla valutazione dei rischi, anche con il fine di programmare la sorveglianza sanitaria. Le visite mediche del protocollo devono essere quindi organizzate ed effettuate in base ai dati e alle informazioni contenute nel documento di valutazione dei rischi aziendali e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati.

Quindi “Il medico competente programma ed effettua la sorveglianza sanitaria di cui all’art. 41 attraverso protocolli sanitari definiti in ragione ai rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati, sicché i protocolli sanitari, in tema di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, non escludono che il medico aziendale possa prescrivere accertamenti più approfonditi di quelli necessari che, in quanto prescritti dalla buona arte medica, sono perciò contemplati in linee guida o protocolli accreditati dalla comunità scientifica; ma proprio per questo motivo il medico competente non può esimersi dal prescrivere e quindi deve prescrivere quelli minimi richiesti per un’efficace prevenzione(Cassazione Penale, Sez. III, 14 febbraio 2017 n. 6885).

Altro tema su cui è posta attenzione è quello della figura ibrida del medico competente: da una parte lo stesso è scelto e nominato dal datore di lavoro con un rapporto del tutto privato e di natura confidenziale tra le parti, d’altro canto però lo stesso deve assicurare l’integrità fisica e psichica dei lavoratori ed ha quindi anche una componente pubblicistica.

In conclusione, il nuovo decreto-legge ha introdotto un’importante novità, legando ancora di più la nomina del medico competente all’esito della valutazione dei rischi.