VERIFICHE OBBLIGATORIE: IMPIANTI DI MESSA A TERRA E IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO

Soprattutto nell’ultimo periodo, caratterizzato da controlli sempre più frequenti da parte dell’autorità competente che, grazie alla completa collaborazione tra i servizi delle AST e l’Ispettorato del Lavoro, stanno diventando sempre più precisi e puntuali, ci sembra doveroso soffermarci sulle verifiche obbligatorie degli impianti di sollevamento e di messa a terra.

Obbligo di verifica degli impianti di messa a terra

Secondo il DPR 462/01 il datore di lavoro ha l’obbligo di richiedere la verifica periodica dell’impianto di messa terra e dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche (questi ultimi ove presenti).

Gli impianti di messa a terra e i dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche devono essere verificati (verifiche di legge):

- Ogni 2 anni negli ospedali, case di cura, ambulatori e studi medici o equiparati, nei cantieri e nei luoghi a maggior rischio in caso d’incendio (ad esempio, attività soggette al Certificato di Prevenzione Incendi), luoghi con pericolo di esplosione.

Nei luoghi con pericolo di esplosione (DM 22/12/58) va richiesta la verifica periodica dell’intero impianto elettrico.

- Ogni 5 anni in tutti gli altri casi. 

Chi esegue la verifica obbligatoria sulla messa a terra?

Le verifiche degli impianti previste dal DPR 462/01 possono essere effettuate soltanto da un soggetto autorizzato definito “Organismo Abilitato dal Ministero delle Attività Produttive” o, in alternativa, dall’ASL/ARPA.

Non sono valide, a tale fine, le verifiche effettuate da professionisti o imprese installatrici.

Sanzioni a carico del datore di lavoro

La mancata verifica degli impianti di messa a terra comporta sanzioni da 1.000 – 4.800 euro.  

Obbligo di verifica degli impianti di sollevamento 

Secondo l’art. 71 del D.Lgs 81/08, il datore di lavoro/noleggiatore/concessionario/lavoratore autonomo utilizzatore e/oproprietario è obbligato a richiedere la verifica periodica degli apparecchi di sollevamento.

Le tipologie di apparecchi soggetti a verifica e la frequenza sono riportati in allegato VII del medesimo decreto.

Tipologie di impianti e di apparecchi di sollevamento

Gli impianti di sollevamento sono suddivisi in 2 gruppi distinti, quelli destinati alla movimentazione di materiali e quelli, invece destinati al sollevamento di persone.

 

Gli apparecchi per il sollevamento di materiali sono suddivisi nelle seguenti categorie:

a. Apparecchi mobili di sollevamento materiali di portata superiore a 200 kg;

b. Apparecchi trasferibili di sollevamento materiali di portata superiore a 200 kg;

c. Apparecchi fissi di sollevamento materiali di portata superiore a 200 kg;

d. Carrelli semoventi a braccio telescopico;

e. ldroestrattori a forza centrifuga.

Gli impianti destinati al sollevamento delle persone sono suddivisi nelle seguenti categorie:

a. Scale aeree ad inclinazione variabile;

b. Ponti mobili sviluppabili su carro ad azionamento motorizzato;

c. Ponti mobili sviluppabili su carro a sviluppo verticale azionati a mano;

d. Ponti sospesi e relativi argani;

e. Piattaforme di lavoro autosollevanti su colonne;

f. Ascensori e montacarichi da cantiere scale aeree ad inclinazione variabile.

Chi esegue la verifica obbligatoria degli apparecchi di sollevamento?

- Prima verifica: Dipartimento INAIL competente per territorio;

- Seconda e successiva: AUSL/ASL/ARPA competente per territorio o i soggetti abilitati ai sensi del DM 11/4/2011.

Sanzioni a carico del datore di lavoro

La mancata verifica degli impianti di sollevamento comporta l’arresto da 3 a 6 mesi o l’ammenda da 3.071,27 a 7.862,44 euro.

In conclusione, evidenziata l’importanza di queste verifiche obbligatorie, si comunica che la BE FAST SRL, per garantire un servizio quanto più completo in materia di ambienti e sicurezza sui luoghi di lavoro, collabora con l’European Certifying Organization S.p.A. (E.C.O. Certificazioni Spa) ente internazionale specializzato nella verifica degli impianti di sollevamento, degli impianti di messa a terra e per la valutazione della loro conformità.