VIGILANZA E CONTROLLO: CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO (SEDUTA DEL 27 LUGLIO 2022)

Come abbiamo già tenuto a specificare in altre pubblicazioni, la Legge n. 215 del 17 dicembre 2021, che converte con modificazioni il decreto-legge n. 146 del 21 ottobre 2021, apporta innumerevoli cambiamenti al Testo unico della Salute e Sicurezza sul Lavoro (D.Lgs 81/08 e s.m.i.).

Tra le varie modifiche ci sembra doveroso soffermarci su quelle riportate all’art. 13, in materia di vigilanza.

Nello specifico l’art. 13 sottolinea che “La vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro è svolta dalla Azienda Sanitaria Locale competente per territorio, dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro e, per quanto di specifica competenza, dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco [...]”

Con la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 27 luglio 2022 si è realizzato un confronto interistituzionale che ha avviato il percorso per costruire la programmazione dell’attività di vigilanza di INL (Ispettorato Nazionale del Lavoro) e delle Regioni/ASL definendo linee strategiche e criteri di coordinamento.

Il documento fornisce indicazioni per le attività di controllo e vigilanza nel rispetto dell’autonomia organizzativa di ciascun Ente, attraverso il confronto costruttivo.

Pertanto, per la necessaria visione unitaria degli accertamenti di vigilanza e sulla regolarità dei rapporti di lavoro, si ritiene necessario:

- Valorizzare la complementarietà e l’integrazione delle ispezioni;

- Rafforzare la cooperazione e il coordinamento e le misure di prevenzione e formazione;

- Sviluppare la coordinazione e il coordinamento delle attività;

- Migliorare qualità ed efficienza dei controlli;

- Definire strategie e piani per la vigilanza in settori a priorità di rischio.

Definizioni di Vigilanza integrata, vigilanza coordinata e vigilanza congiunta

Vengono chiariti i diversi tipi di attività di vigilanza che gli Enti di Controllo (ASL e INL) possono effettuare:

- Vigilanza integrata: la vigilanza realizzata contestualmente nella medesima azienda dal personale dall'ASL per gli aspetti di salute e sicurezza e dal personale ispettivo dell'INL per gli aspetti giuslavoristici.

- Vigilanza coordinata: la vigilanza che i due Enti effettuano separatamente in aziende e momenti diversi, con condivisione successiva al primo accesso al fine di evitare duplicazioni degli accertamenti. La registrazione degli accertamenti su piattaforme tecnologiche rappresenta strumento privilegiato della vigilanza coordinata.

- Vigilanza congiunta: la vigilanza realizzata contestualmente nella medesima azienda in cui gli aspetti in materia di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro sono curati congiuntamente dal personale tecnico dell'ASL e dell'INL.

Il ricorso a questa modalità è da intendersi residuale in quanto in contrasto con la logica della legge n. 215/2021 di potenziamento della vigilanza mediante l'incremento dei numeri dei controlli ad opera di un secondo Ente. Pertanto, potrà essere effettuata in condizioni straordinarie, individuate nell’ambito dell’Organismo di coordinamento territoriale.

Nel settore edile e in quello dell’agricoltura, INL e Regioni/ASL assicureranno nel corrente anno, la vigilanza integrata.

Per i settori della logistica e dei trasporti si effettueranno vigilanze integrate ove le analisi di contesto lo consentano.

Nell’ambito degli organismi provinciali INL e ASL assicurano costanti interlocuzioni finalizzate ad evitare sovrapposizioni d’intervento privilegiando l’utilizzo di sistemi telematici per la condivisione delle banche dati, ed alla condivisione degli esposti con le relative modalità d’intervento e delle circolari al fine di armonizzare l’interpretazione dei testi ed avere un’applicazione omogenea da parte degli organi di vigilanza.