WHISTLEBLOWING: NUOVE DISPOSIZIONI

Con il termine “whistleblowing” si identifica l’azione di un lavoratore, ma può anche essere una terza parte (c.d. whistleblower) che durante l’attività lavorativa, sia in ambito pubblico che privato, rileva e segnala possibili illeciti (penali, civili o amministrativi), all’interno dell’ente pubblico o dell’ente privato con garanzia dell’anonimato.

Sulla base delle nuove disposizioni del D.Lgs. n. 24 del 10 marzo 2023, in attuazione della Direttiva (UE) 1937 del 2019 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”, efficaci dal 15 luglio 2023, la segnalazione di “whistleblowing” è estesa agli enti privati che:

1. Abbiano più di 50 lavoratori subordinati;

2. Rientrano tra quelli obbligati al rispetto della normativa in materia di mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, tutela dell’ambiente e sicurezza dei trasporti;

3. Rientrano nell’ambito di applicazione del D.Lgs. 231/2001 ed adottano modelli di organizzazione e gestione ivi previsti, anche se hanno meno di 50 lavoratori.

Gli enti di cui al punto 1) dovranno essersi adeguati entro il 15 luglio 2023;

Gli enti di cui al punto 2) e 3) dovranno adeguarsi entro il 17 dicembre 2023.

I canali e le modalità di presentazione delle segnalazioni

I canali di segnalazione interni dovranno:

- Garantire la riservatezza dell’identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

- Consentire di effettuare segnalazioni in forma scritta, anche con modalità informatiche (piattaforma online); orale, attraverso linee telefoniche o in alternativa con sistemi di messaggistica vocale, ovvero su richiesta della persona segnalante, mediante un incontro diretto fissato entro un termine ragionevole.

Al canale esterno, attivato e gestito dall’ANAC nel rispetto del principio di riservatezza, è possibile ricorrere solo:

- Quando il canale interno non è attivo o non è conforme;

- La persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito da parte della persona o dell’ufficio designati;

- La persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna alla stessa non sarebbe dato efficace seguito;

- La persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Con la divulgazione pubblica le informazioni sulle violazioni sono rese di pubblico dominio tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque attraverso mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone (ad esempio, nel caso di una situazione di emergenza o di rischio di danno irreversibile, anche all’incolumità fisica di una o più persone).

Nella divulgazione pubblica, ove il soggetto riveli volontariamente la propria identità, non viene in rilievo la tutela della riservatezza, ferme restando tutte le altre forme di protezione previste dal decreto per il whistleblower.

Sanzioni applicabili

Le imprese che non si attrezzeranno entro le scadenze previste rischiano pesanti sanzioni: l’ANAC potrà irrogare sanzioni amministrative pecuniarie che vanno da un minimo di 500 euro ad un massimo di 50.000 euro.

Adempimenti privacy

A seguito del parere su uno schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione (c.d. direttiva whistleblowing), 11 gennaio 2023 9844945 del Garante della Privacy, si riportano i principali adempimenti derivanti dall’applicazione della disciplina in materia del trattamento dei dati personali, che sono:

- Redazione della valutazione d’impatto privacy (DPIA).

- Attivazione di canali sicuri, soprattutto quando si usano piattaforme internet, con individuazione di misure tecniche ed organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato agli specifici rischi derivanti dai trattamenti effettuati.

- Garanzia della riservatezza assoluta del segnalante, delle persone coinvolte e del contenuto della segnalazione stessa (anche mediante il ricorso alla crittografia).

- Pubblicazione, in modo chiaro, visibile ed accessibile, sul sito internet del datore di lavoro delle informazioni sulle modalità per effettuare il whistleblowing.

- Corretta individuazione dei ruoli dei soggetti coinvolti nel trattamento e al divieto di raccolta (con obbligo di cancellazione in caso di acquisizione accidentale) dei dati eccedenti.

- Conservazione delle segnalazioni solo per il tempo necessario alla loro definizione e comunque per non più di 5 anni a decorrere dalla data di comunicazione dell’esito finale, con obbligo di adozione di adeguate misure volte a garantire la riservatezza dell’identità degli interessati.