Il Decreto Legislativo 81/08, modificato dalla Legge 215/2021, stabilisce che la formazione del datore di lavoro sia regolamentata da un Accordo Stato‑Regioni, incaricato di definirne durata, contenuti e modalità operativa. Il 17 aprile 2025 è stato approvato un nuovo testo che puntualizza i requisiti formativi obbligatori per questa figura chiave nell’ambito della sicurezza sul lavoro.
Il datore di lavoro rappresenta il vertice della responsabilità in materia di salute e sicurezza sul lavoro ed è quindi chiamato a garantire il rispetto delle normative di prevenzione, protezione e tutela della salute dei lavoratori.
Il corso è nato allo scopo di sviluppare la consapevolezza e la conoscenza delle responsabilità, dei rischi e degli strumenti di prevenzione, permette al datore di creare un sistema di gestione efficace e di promuovere una cultura della sicurezza all'interno dell’azienda.
Il percorso formativo obbligatorio ha una durata complessiva minima di 16 ore, suddivisa in 2 moduli:
- Modulo giuridico e normativo: vengono approfonditi gli aspetti legali, gli obblighi del datore di lavoro e le relative responsabilità.
- Modulo di organizzazione e gestione della sicurezza sul lavoro (SSL): vengono affrontate le competenze gestionali necessarie per pianificare, monitorare e garantire la sicurezza all’interno delle aziende.
Il corso può essere svolto in aula, in videoconferenza sincrona o anche in modalità e-learning.
Per i datori di lavoro che operano all’interno di cantieri temporanei o mobili (imprese affidatarie), è previsto un modulo specifico di 6 ore, analogo a quello già previsto per i dirigenti, per rispettare gli obblighi previsti dall’art. 97 comma 3‑ter del D.Lgs. 81/08.
I datori di lavoro devono completare il corso entro 2 anni dall’entrata in vigore del nuovo Accorso Stato-Regioni 2025, quindi entro il 23/05/2027.
Se il datore di lavoro ha già svolto la formazione da dirigente, in base all’Accordo precedente del 2011, è esonerato dal seguire di nuovo il corso previsto dall’Accordo del 2025.
È richiesto un corso di aggiornamento ogni 5 anni della durata minima di 6 ore.
Se si è frequentato anche il modulo “Cantieri” in precedenza, l’aggiornamento dovrà includere le tematiche specifiche del settore cantieristico.
Nel caso in cui il datore di lavoro abbia frequentato un corso prima dell’Accordo del 2025 e lo stesso sia riconosciuto valido, l’aggiornamento dovrà essere effettuato entro 5 anni dalla data riportata nell’attestato.
Secondo l’Accordo Stato-Regioni 2025, i datori di lavoro che vogliono svolgere anche il ruolo di RSPP devono prima aver effettuato il corso di datore di lavoro.
La formazione del DL-RSPP prevede successivamente 2 elementi distinti:
- Modulo comune (8 ore): include un’esercitazione pratica per redigere un Documento di Valutazione dei Rischi (DVR);
- Moduli integrativi settoriali con durata variabile in base al settore ATECO:
- Agricoltura, silvicoltura e zootecnia: 16 ore;
- Pesca: 12 ore;
- Costruzioni: 16 ore;
- Chimico e petrolchimico: 16 ore.
Il modulo base prevede solamente aula o videoconferenza sincrona; non è disponibile in e‑learning.
L’aggiornamento per DL‑SPP è quinquennale, con durata minima di 8 ore, e può essere svolto anche in modalità e‑learning.