La dichiarazione relativa al versamento del prezzo di una compravendita immobiliare, seppur contenuta in un rogito notarile, non ha valore vincolante nei confronti di chi sia terzo rispetto ai soggetti contraenti.
In talcaso spetta al giudice del merito valutare l'opportunità di fondare la decisione sulla prova per presunzioni, e di apprezzare l'idoneità degli elementi presuntivi a consentire deduzioni che ne discendano secondo l'id quod plerumque accidit, restando il relativo apprezzamento incensurabile in sede di legittimità, se sorretto da adeguata e corretta motivazione sotto il profilo logico e giuridico.
È possibile trarre elementi di valutazione circa il carattere fittizio del contratto, dalla circostanza che il compratore su cui grava l'onere di provare l’effettivo pagamento del prezzo, non abbia fornito la relativa dimostrazione.
Fonte: Il Caso.it