La cancellazione, da oltre un anno, della ditta individuale dal Registro delle Imprese, senza che siano emersi elementi per ritenere che l’attività sia cessata in un momento successivo, determina l’impossibilità dell’apertura della liquidazione giudiziale del debitore ai sensi dell’art. 33 CCII, ma non impedisce l’apertura a suo carico della liquidazione controllata, ad istanza del creditore, in assenza dell’attestazione di incapienza del gestore ex art. 268, co. 2, CCII.
Ciò tanto più in considerazione del fatto che la persona fisica, anche dopo la cancellazione dal Registro delle Imprese, resta debitrice delle somme dovute dall’impresa individuale di cui era titolare, sul presupposto della confusione del patrimonio tra la persona fisica e la ditta individuale di cui è titolare.
Fonte: Il Caso.it