BONUS PUBBLICITÀ 2021: COMUNICAZIONI ENTRO IL 31 OTTOBRE

Con l’articolo 57 D.L. 50/2017 è stato introdotto un incentivo fiscale a favore degli investimenti pubblicitari incrementali su quotidiani, periodici (anche online) e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali a favore di imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali, a prescindere dalla forma giuridica, dalla dimensione e dal regime contabile adottato.

L’incentivo si sostanzia in un credito d’imposta utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 D.Lgs. 241/1997, previa presentazione di specifica istanza.

Nella versione originaria, per l’anno 2018, il credito d’imposta veniva determinato in misura pari al 75% (elevato al 90% degli investimenti incrementali purché pari o superiori all’1% di quelli dell’anno precedente, per microimprese, piccole e medie imprese e startup innovative).

A decorrere dall’anno 2019, è stata prevista una misura unica del 75% per suddetto credito d’imposta (concesso alle stesse condizioni – investimenti incrementali – e ai medesimi soggetti), mentre per l’annualità 2020 il credito d’imposta è stato concesso, agli stessi soggetti, nella misura unica del 50% del valore degli investimenti effettuati e l’agevolazione è stata estesa anche agli investimenti effettuati su emittenti televisive e radiofoniche nazionali non partecipate dallo Stato (e quindi non sono locali), analogiche o digitali.

Per il 2021 e il 2022, la Finanziaria 2021 ha originariamente quantificato l’incentivo nella misura unica del 50% degli investimenti effettuati con riferimento alle campagne pubblicitarie su giornali quotidiani e periodici, anche in formato digitale.

Successivamente l’articolo 67, commi 10 e 13 D.L. 73/2021 (c.d. “Sostegni-bis”) ha modificato l’agevolazione in esame estendendola (sempre nella misura unica del 50%) anche agli investimenti su emittenti radiotelevisive, con riferimento all’anno 2021 e 2022.

Tale modifica ha avuto come conseguenza il rinvio della data di partenza delle istanze di prenotazione da presentare per poter accedere al bonus per l’anno 2021, (prevista ora dal 1° ottobre fino al 31 ottobre 2021) per la necessità di aggiornare la piattaforma telematica per tener conto delle novità di cui al Decreto “Sostegni-bis”.

È bene precisare che restano comunque valide le richieste pervenute nel periodo 1° marzo – 31 marzo 2021 e su di esse il calcolo per la determinazione del credito spettante sarà automaticamente effettuato sulla base delle nuove disposizioni.

In ogni caso è possibile sostituire la prenotazione già inviata a marzo, inviandone una nuova.

Ad eccezione della scadenza posticipata, resta invariata, invece, la procedura per accedere all’agevolazione. È necessario innanzitutto presentare, come detto, la “Comunicazione per l’accesso al credito d’imposta”, contenente i dati relativi agli investimenti effettuati e/o ancora da effettuare nell’anno 2021, entro il prossimo 31 ottobre.

Successivamente, dal 1° gennaio al 31 gennaio 2022, va presentata la “Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati”, da utilizzare per dichiarare l’effettiva realizzazione degli investimenti indicati nella comunicazione presentata in precedenza.

Spetta, in seguito, al Dipartimento per l’informazione e l’editoria, nel rispetto del limite di spesa stanziato (90 milioni di euro per il 2021), rendere noto l’elenco dei contribuenti che possono beneficiare del bonus con relativo importo, da utilizzare in compensazione con modello F24.

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