Sono previsti specifici limiti all’utilizzo e alla compensazione del credito IVA.
La compensazione del credito che deriva dalla dichiarazione IVA, in particolare, può essere fruita in diverse modalità, a seconda degli importi considerati.
La discriminante fondamentale è l’importo dei 5.000 euro.
Fino a questo importo, infatti, è possibile fruire della compensazione ed utilizzare il credito IVA, sia in compensazione verticale che orizzontale.
Se, invece, l’importo della compensazione del credito IVA è superiore a 5.000 euro allora occorre attendere il giorno 16 del mese successivo a quello dell’invio della dichiarazione annuale.
Obbligatorio è poi l’apposizione del visto di conformità anche per i crediti IVA di importo pari o superiore a 5.000 euro (con una riduzione dei precedenti limiti pari ai 15.000 di alcuni anni fa).
In linea generale la compensazione dei crediti fiscali può essere di 2 tipi:
- La compensazione orizzontale si ha quando il credito considerato viene utilizzato per compensare un debito relativo a imposte di natura diversa (ad esempio quando si utilizza il credito IVA per compensare il debito IRPEF o INPS).
- La compensazione verticale, invece, si realizza quando il credito fiscale viene utilizzato per compensare un debito della stessa natura (rimanendo al caso dell’IVA quando il contribuente decide di utilizzare il 6099 per compensare il debito di un mese/trimestre).
La compensazione orizzontale ha un limite generale che è pari a 2.000.000 euro.
Inoltre, la compensazione del credito IVA è soggetta ai seguenti limiti specifici e relativi alla compensazione orizzontale:
- Per importi inferiori o uguali a 5.000 euro la compensazione può essere effettuata dal 1° giorno del periodo successivo a quello in cui la dichiarazione si riferisce e fino alla data di presentazione della dichiarazione successiva (quindi dal 1° gennaio 2025 per le dichiarazioni IVA dei contribuenti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare).
- Per importi superiori a 5.000 euro la compensazione può essere effettuata dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione, solo se la dichiarazione IVA è presentata con il visto di conformità da parte di un soggetto abilitato (nuova norma introdotta dal DL 50/2017 che ha abbassato i limiti rispetto al precedente importo di 15.000 euro).
- Nel caso di start-up innovative (art. 25 D.l. 179/2012) i 15.000 euro sono aumentati a 50.000 euro.
Riepilogando: i limiti degli importi di cui sopra si riferiscono esclusivamente al caso della compensazione orizzontale, ovvero quella dell’IVA su debiti fiscali di natura diversa.
Se, invece, la compensazione è di tipo verticale - compensazione IVA su IVA o compensazione interna - non ci sono limiti alla compensazione.
La compensazione del credito IVA deve tenere presenti le regole generali in materia compensazione F24 per i contribuenti titolari di Partita IVA:

Limite compensazioni modelli F24, 3 diversi importi da ricordare negli ultimi 4 anni:

Fonte:
https://www.informazionefiscale.it/compensazione-credito-iva-modello-f24
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