COMPOSIZIONE NEGOZIATA – INIBIZIONE DELLA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO – ISTANZA PRESENTATA DAL LAVORATORE

CORTE DI APPELLO DI POTENZA, 18 NOVEMBRE 2022. PRES. IANNUZZI. EST. MARCHESE.  

La presentazione dell’istanza per la composizione negoziata della crisi d'impresa, impedisce la dichiarazione di fallimento, anche quando la relativa istanza sia proposta da un lavoratore dipendente.

Sulla base della ratio legis della composizione negoziata, è possibile ritenere che l’inibizione alla dichiarazione di fallimento, di cui all’art. 6 comma 4 D.L. 118/2021 (ora 18, comma 6, Codice Crisi Impresa,) sia operante anche quando l’istanza di fallimento sia stata proposta da un lavoratore.

La soluzione contraria porterebbe, infatti, ad accordare al lavoratore, oltre alla facoltà di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari, anche quella di trovare soddisfazione in sede concorsuale, in tal modo diventando arbitro delle sorti delle trattative che caratterizzano la composizione negoziata.

Fonte: il Caso.it