CONCESSIONE INAUDITA ALTERA PARTE DI MISURE CAUTELARI NEI CONFRONTI DELLE BANCHE

TRIBUNALE LECCO, 16 GIUGNO 2026.  

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In base agli elementi addotti nel ricorso e al tenore del parere dell’esperto, infatti, il Tribunale di Lecco ha ritenuto che “allo stato sussistano elementi sufficienti per l’adozione inaudita altera parte delle misure richieste, in quanto volte a determinare la temporanea sospensione dei pagamenti dei contratti finanziari pendenti, senza pregiudizi e ripercussioni sul patrimonio della ricorrente, in assenza di prevedibili compromissioni dei crediti degli Istituti di credito coinvolti”: con ciò accogliendo in toto le domande dell’imprenditore ricorrente.

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In questo modo il Tribunale ha impedito il verificarsi di un grave danno all’attività dell’impresa da poco entrata in composizione negoziata, la quale è destinataria di rilevanti commesse internazionali e occupa circa 330 dipendenti.

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Fonte: Il Caso.it

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