CONCORDATO MINORE – MUTUO IPOTECARIO SUL BENE STRUMENTALE – PROCEDURA ESECUTIVA IMMOBILIARE PENDENTE – PROPOSTA CON CONTINUITÀ DEL MUTUO (EX ART. 75, COMMA 3, CCII)

TRIBUNALE UDINE, 15 DICEMBRE 2025. PRES. FASAN. EST. BARZAZI.

È ammissibile la proposta di concordato minore in continuità prevedente la prosecuzione del mutuo ipotecario gravante sul bene strumentale all’esercizio dell’impresa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 75, comma 3, CCII, anche ove il bene fosse assoggettato a procedura esecutiva immobiliare e già oggetto di aggiudicazione ma non ancora trasferito.


Fattispecie in cui il debitore, imprenditore agricolo individuale, risulta aver subito l’esecuzione coattiva dell’immobile strumentale all’esercizio dell’attività, procedimento nell’ambito del quale il bene è stato aggiudicato ma non ancora trasferito all’aggiudicatario; il Giudice ha disposto l’apertura del concordato la cui proposta prevede il pagamento delle rate del mutuo ipotecario secondo il piano di ammortamento, ai sensi dell’art. 75 c. 3 CCII, nonché il pagamento a stralcio, nei limiti della capienza immobiliare, del creditore ipotecario di secondo grado.

 Fonte: Il Caso.it