CONTROLLO A DISTANZA DEI LAVORATORI: VIDEOSORVEGLIANZA, GPS, STRUMENTAZIONE DIGITALE

Nella pratica aziendale quotidiana, allorquando si fa riferimento ai controlli a distanza dell’attività di lavoro, gli aspetti giuslavoristici e di gestione delle risorse umane e quelli propri della privacy & Data Protection risultano strettamente connessi.

Con l’espressione “controllo a distanza” si fa riferimento ad una particolare tipologia di controlli da parte del datore di lavoro attraverso l’utilizzo di apparecchiature tecnologiche, mentre con il termine “distanza” si fa riferimento sia alla distanza fisica che a quella temporale.

Il Regolamento n. 679/2016 ha determinato, anche nel contesto dell’assegnazione di strumenti aziendali da cui possa derivare un potenziale controllo dell’attività di lavoro, la necessità da parte datoriale di adottare un approccio consapevole, proattivo ed effettivo.

Ne segue che nella disamina della situazione da parte delle autorità competenti non potranno essere considerate giustificazioni/esimenti all’erogazione di una sanzione, amministrativa/penale, fenomeni quali il mancato funzionamento del sistema, la consapevolezza o meno della sua presenza da parte dei lavoratori o il suo utilizzo discontinuo.

In generale, la videosorveglianza e/o ogni sistema che possa comportare il controllo a distanza delle prestazioni dei lavoratori e/o ledere la dignità e la riservatezza dei lavoratori è reato.

È quanto disposto dall’art. 15, comma 1, lett. f), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, che modifica l'articolo 171 (Violazioni delle disposizioni in materia di controlli a distanza e indagini sulle opinioni dei lavoratori) del D.Lgs. 30 giugno 2003 precisando:

1. La violazione delle disposizioni di cui agli articoli 4, comma 1, e 8 della legge 20 maggio 1970, n. 300, è punita con le sanzioni di cui all'articolo 38 della medesima legge.

L’art. 38 dello Statuto dei Lavoratori prevede una sanzione che va da 154,00 a 1.549,00 euro ovvero l’arresto da 15 giorni ad 1 anno (art. 38 della legge n.300/1970), salvo che il fatto non costituisca reato più grave.

Quindi, in base all'art. 4, comma 1, dello Statuto dei lavoratori – L. 300/1970, l'uso di impianti audiovisivi e di strumenti dai quali derivi anche solo la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori, è vietato se lesivo della dignità e della riservatezza dei lavoratori e degli interessati, ed è consentito a 2 condizioni: 

1. Previo accordo con le rappresentanze sindacali aziendali o l'Ispettorato del lavoro;

2. Mettendo a conoscenza i lavoratori sulle modalità d’uso di tali strumenti e di effettuazioni dei controlli.