Si definisce credito d’imposta un credito di natura tributaria che un soggetto economico potrà vantare nei confronti dello Stato; spesso si confondono il credito d’imposta con gli altri interventi quali la concessione di contributi a fondo perduto. In entrambi i casi si tratta di agevolazioni da parte dello Stato verso le imprese, ma i due strumenti sono regolati da principi differenti. Il credito d’imposta, infatti, consente al contribuente di compensare i versamenti di imposte e contributi, mentre la concessione di contributi permette all’azienda di ottenere quota parte degli investimenti sostenuti.
Altra differenza sostanziale sta nel fatto che mentre il credito d’imposta si ottiene solitamente senza nessuna preventiva richiesta (ad eccezione di alcuni casi come il credito d’imposta per investimenti pubblicitari di recente emanazione) ma solamente verificandone il rispetto dei requisiti richiesti dalla normativa.
La concessione di contributi a fondo perduto, invece, è spesso legata alla preventiva richiesta di un progetto/domanda; la concessione stessa è verificata da una preventiva istruttoria dell’ente erogatore che ne autorizza la concessione, la cui liquidazione spesso è subordinata ad una successiva rendicontazione.
Il credito d’imposta rappresenta quindi uno strumento “agevolativo” molto più snello e, anche se spesso sottovalutato, permette alle aziende di avere a disposizione “immediata liquidità”; proprio per questo, negli ultimi anni il credito d’imposta, che costituisce pur sempre uno strumento di finanza agevolata diretto ad incentivare gli investimenti in innovazione alle imprese, sta assumendo un ruolo sempre più importante, come dimostra il Piano Transizione 4.0 che presenta tre differenti misure fiscali (per spese in macchinari 4.0, formazione e Ricerca e Sviluppo).
Nello specifico il credito d’imposta per Ricerca e Sviluppo, già introdotto con la Legge di Stabilità 2015 (L. 23 dicembre 2014 n.190), è fruibile da qualsiasi tipo di impresa (società di capitali, società di persone, ditte individuali) che effettuino investimenti in attività di ricerca e sviluppo, ovvero in attività rivolte all’acquisizione di nuove conoscenze, a prescindere da dimensioni, settore produttivo, regime contabile o forma giuridica. La misura si pone l’obiettivo di stimolare la spesa privata in innovazione tecnologica per sostenere la competitività delle imprese e per favorirne i processi di transizione digitale nell’ambito dell’economia circolare e della sostenibilità ambientale.
Il nuovo credito d'imposta si applica per il periodo di imposta successivo al 31 dicembre 2019 e si sostituisce a quello per investimenti in ricerca e sviluppo, (di cui al D.L. n. 145/2013).
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione in tre quote annuali di pari importo a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di maturazione.
Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito (a differenza di un bando che fiscalmente diventa una plusvalenza) e della formazione della base imponibile IRAP (imposta regionale per le attività produttive) ed è cumulabile con:
- il superammortamento e l’iperammortamento;
- la Nuova Sabatini;
- il Patent Box;
- gli incentivi alla patrimonializzazione delle imprese (ACE);
- gli incentivi agli investimenti in Start up e PMI innovative;
- il Fondo Centrale di Garanzia.
Tre i settori fondamentali in cui si applica il credito di ricerca e sviluppo: