FALLIMENTO – OBBLIGHI DEL CURATORE – IL CURATORE DEVE PROVVEDERE ALLA BONIFICA DEI BENI IMMOBILI INQUINATI

CONSIGLIO DI STATO, 26 GENNAIO 2021. PRES. PATRONI GRIFFI. EST. LOTTI.

Il terzo comma dell’art. 42 Legge Fallimentare, laddove consente che il Curatore rinunci ad acquisire i beni che pervengono al fallito durante il corso della procedura fallimentare, qualora i costi da sostenere per il loro acquisto e la loro conservazione risultino superiori al presumibile valore di realizzo dei beni stessi, si applica ai beni che entrano a diverso titolo nel patrimonio dell’imprenditore, dopo la dichiarazione di fallimento e che sono oggetto di spossessamento.

Detta norma non si applica invece, ai casi in cui il bene sia già di proprietà dell’imprenditore, al momento della dichiarazione del fallimento, ed in ogni caso non esclude l’onere del Curatore di gestire i beni medesimi.

Il Curatore ha dunque l’obbligo di provvedere alla bonifica dei terreni di cui acquisisce la detenzione, per effetto dell’inventario ex artt. 87 e ss. Legge Fallimentare, e tale obbligo prescinde dall’accertamento dell’esistenza di un nesso di causalità tra la condotta e il danno che ne deriva.

Fonte: ilCaso.it