GREEN PASS E LUOGHI DI LAVORO: COSA CAMBIA CON IL D.L. N. 127/2021

Il Decreto Legge n. 127 del 21 settembre 2021 recante “Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde Covid-19 e il rafforzamento del sistema di screening”, porta a delle sostanziali novità in ambito di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro correlate, come si può ben capire, all’emergenza sanitaria dovuta al virus SARS – CoV – 2 e alla certificazione verde.

Quando viene rilasciato il Green Pass

Prima di procedere alla questione inerente al controllo della certificazione verde negli ambienti di lavoro, ci sembra doveroso fare una piccola premessa, richiamando l’articolo “Green Pass: che cosa prevede la normativa sulla certificazione verde Covid – 19” e ribadendo i metodi attraverso i quali si può ottenere il Green Pass:

- Completamento del ciclo vaccinale;

- L’avvenuta guarigione da Covid – 19;

- L’effettuazione del test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS – CoV – 2;

- L’avvenuta guarigione dopo la somministrazione della prima dose di vaccino o al termine del prescritto ciclo (comma c- bis, aggiunto dal D.L. 127/2021).

Green Pass negli ambienti di lavoro pubblici

Con il D.L. n. 127/2021 viene aggiunto al D.L. n. 52/2021 l’art. 9 – quinquies, che dispone l’impiego di certificazione verde per il personale delle Pubbliche Amministrazioni di cui l’art. 1, comma 2, del D.Lgs n. 165/2001, per il personale delle Autorità amministrative indipendenti, ivi comprese la Commissione nazionale per la società e la borsa e la Commissione di vigilanza sui Fondi Pensione, della Banca d’Italia, nonché degli enti pubblici economici e degli organi di rilievo costituzionale.

L’imposizione vale per chiunque svolga la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso le amministrazioni pubbliche sopra elencate. Il datore di lavoro deve definire, entro il 15 ottobre 2021, le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche per il rispetto delle prescrizioni, anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro, e deve individuare con atto formale i soggetti incaricati alle verifiche stesse.

Green Pass negli ambienti di lavoro privati

Con il D.L. 127/2021 viene aggiunto al D.L. 52/2021, l’art. 9 –septies, che dispone l’impiego di certificazione verde in ambito lavorativo privato. Il predetto articolo impone il possesso di certificazione verde a chiunque svolga la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato nel settore privato.

Il datore di lavoro deve definire, entro il 15 ottobre 2021, le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche per il rispetto delle prescrizioni, anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro, e deve individuare con atto formale i soggetti incaricati alle verifiche stesse.

In quale periodo deve essere effettuato il controllo?

È obbligatorio possedere la certificazione verde per l’accesso ai luoghi di lavoro pubblici e privati dal 15 ottobre 2021, fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza.

Chi può essere esentato dal controllo del Green Pass?

Le disposizioni non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della Salute.

Cosa succede in caso di mancanza di Green Pass?

I lavoratori, nel caso in cui comunichino di non essere in possesso della certificazione verde Covid-19 o qualora risultino privi della predetta certificazione al momento dell’accesso al luogo di lavoro, sono considerati assenti ingiustificati fino alla presentazione della predetta certificazione, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.

Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso.

Per le imprese con meno di quindici dipendenti, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni, rinnovabili per una sola volta, e non oltre il termine del 31 dicembre 2021 (cessazione dello stato di emergenza).

Sanzioni a carico dei lavoratori

L’accesso di lavoratori ai luoghi di lavoro in violazione dell’obbligo di possesso di certificazione verde, è punito con la sanzione amministrativa in euro da 600 a 1500, oltre alle conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di settore.

Sanzioni a carico del datore di lavoro

In caso di violazione delle disposizioni che impongono la verifica del Green Pass o di mancata adozione delle misure organizzative e delle procedure per il controllo, si applica l’articolo 4, commi 1, 3, 5 e 9, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35.

Art. 4, commi 1, 3, 5, 9 del D.L. 25/03/20

1. Salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui all’articolo 1, comma 2, individuate e applicate con i provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 2, commi 1 e 2, ovvero dell’articolo 3, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.000 e non si applicano le sanzioni contravvenzionali previste dall’articolo 650 del codice penale o da ogni altra disposizione di legge attributiva di poteri per ragioni di sanità, di cui all’articolo 3, comma 3.

Se il mancato rispetto delle predette misure avviene mediante l’utilizzo di un veicolo la sanzione prevista dal primo periodo è aumentata fino a un terzo.

3. Le violazioni sono accertate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689; si applicano i commi 1, 2 e 2.1 dell’articolo 202 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di pagamento in misura ridotta. Le sanzioni per le violazioni delle misure di cui all’articolo 2, comma 1, sono irrogate dal Prefetto. Le sanzioni per le violazioni delle misure di cui all’articolo 3 sono irrogate dalle autorità che le hanno disposte. Ai relativi procedimenti si applica l’articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.

5. In caso di reiterata violazione della medesima disposizione la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima.

9. Il Prefetto, informando preventivamente il Ministro dell’Interno, assicura l’esecuzione delle misure avvalendosi delle Forze di polizia e, ove occorra, delle Forze armate, sentiti i competenti comandi territoriali. Al personale delle Forze armate impiegato, previo provvedimento del Prefetto competente, per assicurare l’esecuzione delle misure di contenimento di cui agli articoli 1 e 2 è attribuita la qualifica di agente di pubblica sicurezza.

In conclusione, il datore di lavoro deve prevedere delle procedure per il controllo del Green Pass per tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa, di formazione o volontariato all’interno degli ambienti di lavoro della sua azienda.

Tali modalità devono essere decise basandosi sul contesto lavorativo, sul numero dei lavoratori e sulle modalità operative che saranno emanate a livello nazionale.