IL CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO

Ai sensi del D.L. n. 34 del 19/05/2020 l’Agenzia delle Entrate eroga un contributo a fondo perduto, mediante bonifico sul conto corrente intestato al richiedente, a soggetti titolari di partita Iva che esercitano attività d’impresa o che sono titolari di reddito agrario, che hanno alcuni specifici requisiti che sono di seguito elencati.

PRIMO REQUISITO:

Conseguimento, nell’anno 2019, di un ammontare di ricavi o compensi non superiore a 5 milioni di euro.

Per i soggetti esercenti attività di impresa o di lavoro autonomo occorre far riferimento rispettivamente ai ricavi di cui all’art. 85, comma 1, lettere a) e b) del Tuir e ai compensi di cui all’art. 54, comma 1, del Tuir.

Per le società con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, occorre fare riferimento al periodo d’imposta precedente a quello in corso al 19 maggio 2020 (data di entrata in vigore del decreto “Rilancio”).

SECONDO REQUISITO:

Per ottenere l’erogazione del contributo a fondo perduto è necessario che sia presente almeno uno tra i seguenti requisiti:

1. Ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019 (quindi una riduzione pari almeno al 33,33%);

2. Inizio dell’attività a partire dal 1° gennaio 2019;

3. Domicilio fiscale o sede operativa situati nel territorio di Comuni colpiti da eventi calamitosi (sisma, alluvione, crollo strutturale), i cui stati di emergenza erano in atto alla data del 31 gennaio 2020 (data della dichiarazione dello stato di emergenza da Coronavirus).

Per quanto riguarda la determinazione dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di aprile 2020 e aprile 2019 occorre far riferimento alla data di effettuazione delle operazioni di cessione dei beni e di prestazione dei servizi.

Pertanto, andranno considerate le fatture con data ricadente nel mese di aprile e, in caso di fatture differite, occorrerà far riferimento alla data del DDT (cessioni di beni) o del documento equipollente (prestazioni di servizio).

Inoltre, occorre rispettare le seguenti indicazioni:

• Devono essere considerate tutte le fatture attive, al netto dell’Iva, immediate e differite, relative ad operazioni effettuate nel mese di aprile;

• Occorre tenere conto delle note di variazione (art. 26 del Dpr n. 633/1972), aventi data di emissione aprile;

• Concorrono anche le cessioni dei beni ammortizzabili;

• Gli esercenti attività di commercio al dettaglio e attività assimilate devono considerare l’importo totale dei corrispettivi – al netto dell’Iva – delle operazioni effettuate nel mese di aprile, sia per quanto riguarda i corrispettivi trasmessi telematicamente sia per quelli soggetti ad annotazione;

• Nel caso di commercianti al dettaglio che applicano la ventilazione dei corrispettivi o il regime del margine oppure nel caso delle agenzie di viaggio, poiché può risultare difficoltoso il calcolo delle fatture e dei corrispettivi al netto dell’Iva, l’importo può essere riportato al lordo dell’Iva, ricordandosi di applicare la stessa regola sia con riferimento al 2019 che al 2020;

Gli esercenti che svolgono operazioni non rilevanti ai fini dell’Iva, quali ad esempio le cessioni di tabacchi e di giornali e riviste, devono considerare anche l’importo degli aggi relativi a tali operazioni effettuate nel mese di aprile.

• In generale, gli importi del fatturato e corrispettivi di aprile 2019 e di aprile 2020 devono essere calcolati utilizzando un criterio omogeneo, applicato nel medesimo modo per entrambi i mesi.

A CHI NON SPETTA

Il contributo a fondo perduto non spetta nei seguenti casi:

• Soggetti la cui attività sia cessata alla data di richiesta del contributo;

• Soggetti che hanno iniziato l’attività dopo il 30 aprile 2020, con l’eccezione delle partite Iva aperte dagli eredi per la prosecuzione dell’attività dei deceduti;

• Enti pubblici di cui all’art. 74 del Tuir;

• Intermediari finanziari e società di partecipazione di cui all’art. 162-bis del Tuir;

• Professionisti e lavoratori dipendenti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria (cosiddette casse previdenziali);

• Soggetti che hanno diritto alla percezione delle indennità previste dagli articoli 27 (bonus professionisti) e 38 (bonus lavoratori dello spettacolo) del decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020 (cosiddetto decreto “Cura Italia”).

LA MISURA DEL CONTRIBUTO

La misura del contributo è determinata applicando una diversa percentuale alla differenza tra l’importo del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l’analogo importo del mese di aprile 2019. Le percentuali previste sono le seguenti:

1. 20%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 sono inferiori o pari a 400.000 euro;

2. 15%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano i 400.000 euro ma non l’importo di 1.000.000 di euro;

3. 10%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano 1.000.000 di euro ma non l’importo di 5.000.000 euro.

Il contributo è comunque riconosciuto per un importo non inferiore a 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

CASI PARTICOLARI

Per i soggetti che hanno iniziato l’attività tra gennaio e aprile 2019 e per i soggetti che hanno il domicilio o la sede operativa nei Comuni colpiti da eventi calamitosi con stato di emergenza in atto alla data del 31 gennaio 2020, il calcolo del contributo è il seguente:

a) Se la differenza tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi di aprile 2020 e quello di aprile 2019 è negativa, a tale importo (preso in valore assoluto), si applica la percentuale prevista in relazione alla soglia dei ricavi/compensi. Se il risultato è inferiore, spetta comunque l’importo minimo del contributo;

b) Se la differenza tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi di aprile 2020 e quello di aprile 2019 è pari a zero o positiva, spetta l’importo minimo del contributo.

Per i soggetti che hanno iniziato l’attività da maggio 2019, spetta l’importo minimo del contributo.

ESCLUSIONE DA TASSAZIONE DEL CONTRIBUTO

Il contributo a fondo perduto è escluso da tassazione - sia per quanto riguarda le imposte sui redditi sia per l’Irap - e non incide sul calcolo del rapporto per la deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi di reddito, compresi gli interessi passivi, di cui agli art. 61 e 109, comma 5, del Tuir.

ENTRO QUANDO PRESENTARE L’ISTANZA

Le istanze per il contributo a fondo perduto possono essere predisposte e inviate all’Agenzia delle Entrate a partire dal giorno 15 giugno 2020 e non oltre il giorno 13 agosto 2020.