IL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA: RUOLO E RESPONSABILITÀ

Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) è una persona eletta o designata dai lavoratori per rappresentarli in merito a tutte le questioni inerenti alla salute e sicurezza sul lavoro.

Lo stesso può essere nominato a livello di sito produttivo, aziendale o territoriale.

Nelle aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori, l’RLS è nominato nell’ambito delle rappresentanze sindacali presenti in azienda.

Attribuzioni dell’RLS

Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) ha la facoltà di accedere a tutti i luoghi di lavoro e viene consultato preventivamente in merito ai documenti di valutazione dei rischi, che sottoscrive per presa visione.

Lo stesso riceve informazioni specifiche in merito:

- Attrezzature e macchine utilizzate nel ciclo produttivo;

- Servizi di vigilanza;

- Sostanze pericolose utilizzate nel ciclo produttivo;

- Programmazione della formazione;

- Misure di prevenzione e protezione;

- Programma di miglioramento delle condizioni di lavoro;

- Infortuni e malattie professionali.

 

L’RLS partecipa alla riunione periodica e può fare osservazioni in occasione di visite ispettive da parte delle autorità competenti.

La responsabilità dell’RLS

La Corte di Cassazione n. 38914/2023 ha confermato la condanna di un RLS a titolo di cooperazione del delitto colposo.

L’infortunio mortale occorso riguarda un impiegato tecnico, adibito impropriamente alla mansione di magazziniere, che, al momento del fatto, stava guidando un carrello elevatore.

Lo stesso non aveva frequentato apposito corso di formazione previsto dal D.Lgs 81/08 e dall’ASR 22/02/12.

All’imputato è stata attribuita la colpa specifica correlata a delle violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro, in quanto ha contribuito a cagionare l’infortunio attraverso una condotta omissiva.

 

Nello specifico il rappresentante ha omesso di:

- Individuare e attuare (insieme alle altre figure preposte) le misure di prevenzione idonee alla tutela della salute e sicurezza sul lavoro;

- Sollecitare il datore di lavoro alla formazione dei dipendenti;

- Informare i lavoratori interessati in merito ai rischi connessi all’utilizzo dei carrelli elevatori.  

Nello specifico la Corte afferma che l’imputato, con le sue omissioni, ha contribuito causalmente alla verificazione dell’evento ai sensi dell’art. 113 cod. pen.

Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza non ha ottemperato ai compiti attribuiti al medesimo dall’art. 50 del D.Lgs 81/08 s.m.i., consentendo l’assegnazione del lavoratore a compiti non previsti dal contratto di lavoro e senza alcuna formazione specifica.

 

In conclusione, anche se l’RLS non è una figura sanzionata ai sensi del D.Lgs 81/08 e s.m.i., ha comunque dei compiti e delle responsabilità precise e le sue azioni od omissioni potrebbero essere punite.

RLS formazione e aggiornamento

Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza frequenta un corso di formazione iniziale di 32 ore aggiornato con corsi di 4/8 ore (il numero dipende dal numero di lavoratori dell’azienda).

La corretta formazione dell’RLS è un ottimo punto di partenza: il lavoratore nominato deve, infatti, essere consapevole dei suoi obblighi e delle sue responsabilità, così da poter svolgere al meglio il suo ruolo.