L’istanza di esdebitazione proposta dopo l’entrata in vigore del Codice della crisi da soggetti dichiarati falliti anteriormente resta disciplinata dalla legge fallimentare, in applicazione del principio di ultrattività previsto dall’art. 390, comma 2, CCII.
I presupposti dell’esdebitazione sono regolati dalla disciplina concorsuale nell’ambito della quale i debiti sono stati dichiarati opponibili alla massa, e non dalla normativa sopravvenuta.
L’esdebitazione non costituisce un istituto autonomo rispetto alla procedura concorsuale, ma attiene alla fase conclusiva della stessa, completandone gli effetti nei confronti del fallito.
Non è applicabile il principio del favor debitoris in materia di esdebitazione, non avendo il fallimento natura sanzionatoria e costituendo l’istituto un punto di equilibrio tra i diritti del debitore e quelli dei creditori.
Il termine annuale per la proposizione della domanda di esdebitazione ex art. 143 l. fall. ha natura decadenziale, ed è giustificato da esigenze di certezza dei rapporti giuridici e di effettività del procedimento.
Fonte: Il Caso.it