NOTIFICAZIONE A MEZZO PEC, VALORE PROBATORIO DELLA RICEVUTA DI AVVENUTA CONSEGNA E DISFUNZIONE DEL SISTEMA

In caso di notificazione della sentenza a mezzo PEC, una volta acquisita al processo la prova della sussistenza della ricevuta di avvenuta consegna della notifica, solo la concreta allegazione di una qualche disfunzionalità dei sistemi telematici, potrebbe giustificare migliori verifiche sul piano informatico, con onere probatorio a carico del destinatario - in tale ambito, peraltro, senza necessità di proporre querela di falso - in conformità ai principi già operanti in tema di notificazioni secondo i sistemi tradizionali, e per cui, a fronte di un'apparenza di regolarità della dinamica comunicatoria, spetta al destinatario promuovere le contestazioni necessarie ed eventualmente fornire la prova di esse.

Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile, perché tardivo, il ricorso per cassazione sul rilievo che fosse stata ritualmente eseguita la notificazione della sentenza impugnata a mezzo PEC, non avendo il ricorrente - destinatario della stessa - fornito adeguata prova in ordine alla eccepita circostanza che il "file" allegato al messaggio di PEC contenesse solo pagine bianche.

Fonte: ilCaso.it