NULLITÀ PARZIALE DELLA FIDEIUSSIONE ABI

EFFETTO DISTORSIVO DELLA CONCORRENZA A VANTAGGIO DEL SISTEMA CREDITIZIO

La coincidenza che le clausole della fideiussione oggetto di causa, riproducano in modo assolutamente fedele il modello di garanzia esaminato dalla Banca d'Italia, vale ad integrare un sufficiente indizio circa la volontà della banca di realizzare l'effetto distorsivo della concorrenza, recependo lo schema di categoria, e così uniformando la disciplina contrattuale delle fideiussioni omnibus, nei termini più vantaggiosi per il sistema creditizio.

TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA, 1^SEZIONE CIVILE, 14 SETTEMBRE 2020. Il Giudice Dott.sa BIANCAMARIA BIONDO

Il Giudice Istruttore a scioglimento della riserva assunta nel procedimento n. 3891/2020 sub. 1 RG; - esaminata l’istanza di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto; - ritenuto che sussiste il fumus dell’opposizione spiegata, con riferimento all’eccepita inopponibilità della clausola derogatoria dell’art. 1957 c.c. per effetto della nullità parziale della fideiussione (limitata cioè a detta clausola), che sembrerebbe prospettarsi alla luce dei principi recentemente espressi da Cass. n. 24044/2019 e n. 4175/2020 e della conseguente decadenza della convenuta dal diritto di agire verso il garante per inosservanza del termine di legge; -considerato infatti, che almeno nella presente fase cautelare, la coincidenza tra la clausola n. 6 con quella incriminata (che non è l’unica, giacché anche altre clausole della fideiussione oggetto di causa, confermata nell’anno 2006, riproducono in modo assolutamente fedele il modello di garanzia esaminato dalla Banca d’Italia) vale ad integrare un sufficiente indizio, circa la volontà della banca di realizzare l’effetto distorsivo della concorrenza, recependo lo schema di categoria e così uniformando la disciplina contrattuale delle “fideiussioni omnibus” nei termini più vantaggiosi per il sistema creditizio; considerato ancora che l’opposta non ha allegato elementi significativi atti a minare tale presunzione - ritenuto, pertanto, che sussistono “gravi motivi” per accordare la richiesta sospensione, concede la sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 978/2020.

Fonte: articolo tratto da: ilCaso.it