L’8 e 9 giugno si vota per 5 referendum abrogativi: 4 riguardano il lavoro, 1 la cittadinanza.
Vediamo insieme il quarto quesito che punta a cambiare le regole sulla sicurezza sul lavoro nei contratti d’appalto.
Testo del quesito referendario:
«Volete voi l’abrogazione dell’art. 26, comma 4, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” come modificato dall’art. 16 del decreto legislativo 3 agosto 2009 n. 106, dall’art. 32 del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modifiche dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, nonché dall’art. 13 del decreto legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con modifiche dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, limitatamente alle parole “Le disposizioni del presente comma non si applicano ai danni conseguenza dei rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici.”?»
L'art. 26, comma 4, del Decreto Legislativo 81/2008 stabilisce che, in caso di infortunio o malattia professionale di un lavoratore impiegato da un appaltatore o subappaltatore, la responsabilità civile per i danni derivanti da rischi specifici dell'attività dell'impresa appaltatrice o subappaltatrice non si estende al committente.
In altre parole, se un lavoratore subisce un infortunio a causa di rischi propri dell'attività dell'impresa appaltatrice o subappaltatrice, il committente non è ritenuto responsabile per i danni, a meno che non sussistano altre circostanze specifiche.
Il quesito referendario mira ad abrogare la parte della norma che esclude la responsabilità del committente per i danni derivanti da rischi specifici dell'attività dell'impresa appaltatrice o subappaltatrice. Se approvato, il committente sarebbe ritenuto responsabile anche per tali danni, estendendo la responsabilità solidale a tutte le fasi dell'appalto.
Facciamo un esempio pratico: una grande catena di supermercati decide di ristrutturare un punto vendita e affida i lavori ad un’impresa edile. L’impresa, a sua volta, subappalta parte della demolizione ad una ditta più piccola. Durante i lavori, un muratore di questa ditta subappaltatrice cade da un’impalcatura non a norma e muore.
Oggi, la catena non è responsabile: si tratta di un rischio tipico dell’attività edile. Con il Sì, la catena sarebbe corresponsabile e obbligata a risarcire, insieme all’appaltatore.
Dunque, se la norma verrà abrogata:
- Il committente sarà sempre corresponsabile, anche quando il danno derivi da rischi specifici dell’impresa appaltatrice o subappaltatrice.
- I lavoratori coinvolti in incidenti avranno più possibilità di ottenere risarcimenti, anche quando non coperti da INAIL o altri enti.
- Si introdurrà un forte incentivo alla vigilanza sui contratti d’appalto e sulla scelta delle imprese affidatarie.
Il referendum si inserisce in un contesto allarmante. Secondo i dati INAIL, nel 2024 i morti sul lavoro sono stati 1.077, con un aumento rispetto al 2023 (1.029). Le costruzioni sono tra i settori più colpiti, con 156 decessi, seguite dal trasporto e magazzinaggio (111).
L’intento è scoraggiare la catena di appalti e subappalti che, secondo il comitato, riduce i controlli effettivi e consente alle aziende di aggirare le normative sulla sicurezza.
L’abrogazione della norma spingerebbe i committenti a scegliere aziende più affidabili, scoraggiando il lavoro nero e l’esternalizzazione a basso costo.