Secondo il punto 8 dell'Accordo Stato Regioni del 21/12/2011 sulla formazione dei lavoratori, dirigenti e preposti infatti riguardante il riconoscimento dei crediti formativi, nel caso di costituzione di un nuovo rapporto di lavoro o di inizio di una nuova utilizzazione in caso di somministrazione, si enuncia quanto segue:
"Qualora il lavoratore vada a costituire un nuovo rapporto di lavoro o di somministrazione con un'azienda dello stesso settore produttivo cui apparteneva quella d'origine o precedente, costituisce credito formativo sia la frequenza alla Formazione Generale, che alla Formazione Specifica di settore.
Qualora il lavoratore vada a costituire un nuovo rapporto di lavoro o di somministrazione con un'azienda di diverso settore produttivo rispetto a quello cui apparteneva l'azienda d'origine o precedente, costituisce credito formativo la frequenza alla Formazione Generale; la Formazione Specifica relativa al nuovo settore deve essere ripetuta".
In sostanza quindi secondo l'Accordo Stato Regioni, mentre la formazione generale ha un valore permanente e cioè costituisce un credito formativo per qualsiasi settore nel quale il lavoratore va ad operare e non deve essere pertanto ripetuta potendo in tal caso un datore di lavoro usufruire della formazione già impartita da un precedente datore di lavoro.
Per quanto riguarda la formazione specifica invece bisogna valutare se quella che il lavoratore ha già acquisita sia idonea e sufficiente con riferimento ai rischi che lo stesso lavoratore può correre nella nuova azienda.