SOVRAINDEBITAMENTO - CONFLITTO TRA CREDITI PREDEDUCIBILI E CREDITI IPOTECARI - APPLICAZIONE ANALOGICA DELL'ART. 111-TER LEGGE FALLIMENTARE

TRIBUNALE MILANO, 11 APRILE 2022

Nel silenzio della Legge 3/2012, va osservato che la liquidazione del patrimonio mutua lo stesso impianto del fallimento, trattandosi di una procedura fondata sullo spossessamento del debitore, il cui patrimonio è liquidato da un apposito organo per soddisfare tutti i creditori ammessi al passivo. Si tratta in sostanza, di un “piccolo fallimento”, su base esclusivamente volontaria.

Deve, pertanto, ritenersi condivisibile l'orientamento di merito già espresso da alcuni Tribunali (cfr. Tribunale di Como 18/12/2019), che ha concluso per l'operatività, alla liquidazione del patrimonio, del disposto dell'art. 111-ter Legge Fallimentare, in forza del quale, anche il creditore ipotecario deve sopportare le spese prededucibili, sia se specificatamente riferite al bene su cui cade il privilegio, che, in quota quelle c.d. generali.

Fonte: il Caso.it