SOVRAINDEBITAMENTO E RILEVANZA DI ATTI IN FRODE AI CREDITORI ANCHE ANTERIORI AL QUINQUENNIO

Limite del quinquennio rilevante solo nel procedimento di Liquidazione dei beni ex art. 14 quinquies L. 3/2012 – Maggior rilevanza della meritevolezza nel piano del consumatore e nell’accordo di composizione della crisi.

TRIBUNALE DI ANCONA, 06 LUGLIO 2018. EST. GIOVANNA BILÒ

La verifica della sussistenza di atti in frode, pur ai meri fini dell’ammissibilità della domanda di accesso alla procedura, va condotta dal giudice a prescindere dall’esistenza di una sentenza sul punto e a maggior ragione può basarsi su fatti accertati in altri giudizi.

La dissimulazione del proprio stato di insolvenza nell’assunzione di un’obbligazione con il fine di non adempierla costituisce atto in frode ai creditori.

Osta all’ammissibilità di proposta di “accordo di composizione della crisi”, il compimento di atti in frode ai creditori da parte del proponente, anche se posti in essere anteriormente al quinquennio dalla presentazione del ricorso.

Il limite dei cinque anni, posto all’accertamento di eventuali atti in frode, si rinviene solo in relazione alla “procedura di liquidazione dei beni” ex art. 14 quinquies l. 3/2012, laddove il beneficio dell’esdebitazione non è automatico, e non nelle disposizioni riferite al “piano del consumatore” (art 12-bis, comma 1, l. 3/2012) e “all’accordo di composizione della crisi” (art. 10 c. 3), in cui assume invece maggior rilevanza la meritevolezza del soggetto sovraindebitato.

La previsione dell’art 9, comma 2, l. 3/2012 di indicare i soli atti di disposizione compiuti nel quinquennio risponde ad altra ratio, essendo il termine posto senza dubbio con riferimento alla prescrizione dell’azione revocatoria ex art. 2903 cc.  

Fonte: articolo tratto da: il caso.it