SPIE DEL FISCO: I COLOSSI DIGITALI DOVRANNO SEGNALARE QUANTO GUADAGNANO I LORO CLIENTI

Airbnb, Onlyfans, Ebay, Amazon e Uber, ma non solo, dovranno segnalare quanto guadagnano i venditori che utilizzano le loro piattaforme e i loro servizi per vendere on line i propri prodotti.

È quanto prevede il decreto di legislazione della direttiva Dac7 (2021/514) (DIRETTIVA (UE) 2021/514 DEL CONSIGLIO del 22 marzo 2021 recante modifica della direttiva 2011/16/UE relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale) che obbliga i gestori delle piattaforme digitali a comunicare i redditi percepiti dai venditori/clienti attivi sulle loro piattaforme.

Le comunicazioni relative alle attività commerciali comprenderanno una vasta gamma di guadagni derivanti dalla locazione di beni immobili, tra i quali rientrano anche gli affitti brevi, dall’erogazione di servizi personali, dalla vendita di beni e dalla locazione di qualsiasi mezzo di trasporto.

Gli Stati UE scambieranno automaticamente con i paesi partner i dati ricevuti dalle piattaforme.

Nello specifico i paesi membri dovranno condividere le informazioni con il paese in cui il venditore detiene la propria residenza, un meccanismo che, secondo la Commissione europea, potrà generare un gettito fiscale aggiuntivo di circa 30 miliardi di euro in tutta la Ue.

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli Affari Europei, il sud, le politiche di coesione e il Pnrr Raffaele Fitto e del Ministro dell'Economia e Finanze Giancarlo Giorgetti, ha infatti approvato, in esame preliminare, il decreto legislativo di cui sopra che dovrebbe entrare vigore nei mesi successivi.

La norma prevede che “ciascuno Stato membro adotti le misure necessarie per imporre ai gestori di piattaforme con obbligo di comunicazione di svolgere le procedure di adeguata verifica in materia fiscale e di adempiere gli obblighi di comunicazione.

Ciascuno Stato membro garantisce inoltre l’efficace attuazione e il rispetto di tali misure …”.

Senza entrare nel dettaglio, il decreto legislativo che delinea l’ambito di applicazione delle disposizioni, prevede che il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione debba espletare le procedure di adeguata verifica al fine di identificare i “venditori esclusi” (sono tali, ad esempio, le società per le quali la piattaforma ha intermediato oltre 2mila locazioni, o i soggetti per i quali ha intermediato meno di 30 locazioni, per corrispettivi totali fino a 2mila euro), stabilisce le informazioni che il gestore deve acquisire in relazione ai venditori, disciplina gli obblighi di adeguata verifica, disciplina le informazioni che devono essere comunicate all’Agenzia delle Entrate e lo scambio di informazioni tra l’Agenzia delle Entrate e le amministrazioni finanziarie degli Stati membri e delle giurisdizioni non-Ue, con riferimento alle informazioni comunicate dai gestori di piattaforma.

Le piattaforme interessate dovranno comunicare trimestralmente all'Agenzia delle Entrate le informazioni del 2023 entro il 31 gennaio 2024 e sarà un provvedimento del Direttore a definire le modalità di comunicazione delle informazioni. Le piattaforme digitali dovranno chiudere i profili di tutti i venditori che non forniscono le informazioni necessarie da segnalare al fisco.

Le piattaforme avranno infatti a disposizione 2 solleciti e 60 giorni prima di chiudere fuori chi guadagna attraverso la propria piattaforma. In alternativa, il portale online potrà trattenere il corrispettivo dovuto al venditore.

Le disposizioni finalizzate a garantire il rispetto delle procedure di adeguata verifica ed il rispetto degli obblighi di comunicazione indicano che le piattaforme interessate dovranno inserire nel contratto con il venditore (ad esempio un privato cittadino che affitta una casa attraverso Airbnb) una clausola unilaterale.

In base a questa, se il cittadino oggetto di comunicazione non fornirà tutte o alcune delle informazioni richieste dalla piattaforma “il profilo/account del venditore viene chiuso dal gestore e viene impedito allo stesso di iscriversi nuovamente alla piattaforma”.

Le informazioni da comunicare sono:

- Il nome;

- L'indirizzo della sede legale e il Nif del gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione;

- Il relativo numero di identificazione individuale;

- Il nome commerciale della piattaforma o delle piattaforme.

Per i venditori persone fisiche bisogna comunicare:

- Il nome e cognome;

- L’indirizzo principale;

- L'eventuale Nif/codice fiscale;

- Il numero di Partita IVA (se disponibile);

- La data di nascita.

Per la persona giuridica è invece obbligatorio comunicare:

- La ragione sociale;

- L'indirizzo principale;

- L'eventuale Nif con l'indicazione dello stato membro di rilascio;

- Il numero di Partita IVA (se disponibile);

- Il numero di registrazione dell'attività presso il Registro delle Imprese;

- Le attività svolte.