TRIBUNALE DELLE IMPRESE – TENTATIVO CONCILIAZIONE OBBLIGATORIO – FIDEIUSSIONE OMNIBUS – NULLITÀ PARZIALE

TRIBUNALE NAPOLI, 14 GIUGNO 2022.

Il tentativo obbligatorio di conciliazione previsto dall’art. 5 del D.Lgs. n. 28/2010 non trova applicazione nei giudizi promossi innanzi al Tribunale delle Imprese per la declaratoria della nullità della fideiussione omnibus per violazione della normativa antitrust, perché, a prescindere dal fatto che la fideiussione non rientra tra i contratti bancari stricto sensu, nelle controversie antitrust, l’oggetto del giudizio è l’esistenza di un’intesa illecita “a monte”.

Il potere officioso di rilevo della nullità ex art. 1421 c.c. non comprende anche la rilevabilità d’ufficio dell’eventuale nullità parziale del contratto in mancanza di una domanda ritualmente proposta stante il principio dispositivo che governa il processo civile.

Quindi va dichiarata inammissibile la domanda di nullità parziale delle clausole della fideiussione omnibus riproduttive dello schema A.B.I. proposta per la prima volta nella comparsa conclusionale, mentre va respinta la domanda di nullità parziale della fideiussione laddove non risulti provato che le parti del giudizio non avrebbero sottoscritto il contratto in assenza delle clausole de quibus.

La domanda riconvenzionale proposta dalla banca per la condanna del fideiussore al pagamento della sorta capitale e degli interessi convenzionali maturati per scoperto di conto corrente va dichiarata inammissibile perché le ragioni di connessione cui fa riferimento l’art. 3, 3° comma, del D.Lgs. n. 163/2003 vanno intese in senso restrittivo attesa la specificità delle materie e le esigenze di celerità che caratterizzano i giudizi di competenza del Tribunale delle Imprese.

Fonte: il Caso.it