TRIBUNALE DI RAVENNA: PRIMA APPLICAZIONE DELLA NORMA SUL DEBITORE INCAPIENTE

TRIBUNALE DI RAVENNA, 22 LUGLIO  2021, EST. FAROLFI

Al fine dell’applicazione del nuovo art.14 quaterdecies l. 3/2012 riguardante il “debitore incapiente”, il decreto di esdebitazione può essere reso riscontrando il presupposto oggettivo negativo, rappresentato dalla assenza di alcuna utilità da offrire ai propri creditori, nonché il presupposto soggettivo della meritevolezza, in considerazione della natura premiale dell’istituto, che il giudice deve accertare in positivo.

Il complesso calcolo sull’ISEE del nucleo famigliare operato dal gestore nella fase iniziale della procedura non è rilevante, dovendo al limite essere riproposto in sede di dichiarazione annuale.

Fattispecie in cui la ricorrente, disoccupata e priva di beni, risultava non aver posto in essere atti depauperativi o dispositivi, né responsabile della chiusura della propria attività artigiana, riconducibile a contingenze di mercato e di settore.

Con il provvedimento in rassegna il giudice ha dichiarato inesigibili, nei confronti della ricorrente, i crediti anteriori alla data di deposito del ricorso, disponendo, altresì, l’obbligo a carico della stessa di depositare entro il 30 settembre di ciascun anno una dichiarazione documentata in ordine alla propria situazione reddituale, patrimoniale e occupazionale, accompagnata da una relazione dettagliata del gestore riservato ogni provvedimento circa la comparizione della debitrice per acquisire ulteriori informazioni e dettare i provvedimenti conseguenti all’eventuale sopravvenienza di utilità rilevanti da distribuire ai creditori anteriori.

Fonte: ilCaso.it